Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
solo pochi animali partecipano alla riproduzione. In seguito allo sviluppo di nuovi metodi scientifici l’impoverimento genetico è sempre più facile da identificare. Anche se gli animali di una popolazione del genere non dovrebbero ancora mostrare effetti esterni negativi della consanguineità, gli effettivi di piccole dimensioni e isolati sono ancora altamente minacciati e la loro sopravvivenza a lungo termine è estremamente incerta, per esempio se nessuno degli animali è resistente a una determinata malattia. Tuttavia, occorre pianificare attentamente un’eventuale messa in libertà per migliorare il patrimonio genetico di un effettivo. Questa costosa misura potrebbe fallire se, per esempio, gli animali da mettere in libertà non trovano uno spazio vitale nell’area dell’effettivo da potenziare e migrano verso zone non popolate o sono inibiti nell’attività riproduttiva o addirittura uccisi dagli animali presenti. Per migliorare le possibilità di successo del miglioramento genetico, in alcuni casi può essere necessario rimuovere un numero adeguato di animali dall’effettivo in pericolo, in modo tale che gli animali da liberare possano effettivamente trovare un posto dove vivere e, se possibile, riprodursi con successo all’interno dell’areale abituale dell’effettivo. Questa misura ha il fine ultimo di permettere agli animali di riprodursi proficuamente. La creazione di un «buco» del genere nel patrimonio da potenziare può essere particolarmente utile per gli animali selva-ici territoriali (p. es. castori, linci), mentre difficilmente serve per le specie che vivono in gruppi sociali più grandi e anonimi (p. es. stambecchi). Per questo motivo, l’UFAM può autorizzare i Cantoni a ridurre l’effettivo locale in «misura adeguata» in casi giustificati. Diventa dunque possibile rimuovere alcuni animali in numero maggiore rispetto a quelli messi in libertà. Questo rapporto a favore degli animali geneticamente nuovi si giustifica non solo con lo spazio da creare nell’effettivo, ma anche con il fatto che questi animali hanno un patrimonio genetico più ricco per l’effettivo in pericolo rispetto a quelli da rimuovere. Se possibile, l’UFAM farà in modo che la selvaggina catturata secondo questa disposizione possa a sua volta essere trasferita per aumentare il valore del patrimonio genetico di altri effettivi. Solo se ciò non fosse possibile si considererebbe l’eventualità di sopprimerli. In ogni caso, l’UFAM dirige le azioni di trasferimento in programma per gli animali protetti.
Il capoverso 3 stabilisce ora che l’UFAM può coordinare con l’estero le relative misure di reinsediamento per la costituzione o il risanamento genetico degli effettivi. Attualmente, gli stambecchi e le linci protetti vengono scambiate a livello internazionale nell’ambito di tali progetti.
Il capoverso 4 riprende dall’attuale ordinanza l’obbligo di marcare gli animali messi in libertà. Tuttavia, l’obbligo di notifica di questi animali è stato stralciato. Ciò può essere regolato nell’ambito dell’autorizzazione o non è necessario, poiché gli animali vengono comunque trasferiti o messi in libertà nell’ambito di programmi federali.
Art. 8bis cpv. 1 e 5
1
Non possono essere messi in libertà animali selvatici che non appartengono alla diversità delle specie indigene nonché animali domestici e da reddito.
5
I Cantoni prendono provvedimenti affinché gli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico e che minacciano la diversità delle specie siano allontanati nella misura del possibile. Per quanto necessario, l’UFAM coordina le misure.
L’articolo 8bisdisciplina la gestione di animali non indigeni allo scopo di proteggere le specie. Le specie non indigene invasive rappresentano una grande sfida internazionale per la protezione delle specie e possono anche rappresentare una notevole minaccia per la biodiversità nel nostro Paese. Sono quindi necessarie norme severe per consentire un intervento precoce. L’articolo è in gran parte in linea con il diritto vigente. Gli animali non indigeni sono quelle specie che non hanno mai vissuto in Europa centrale e che sono state abbandonate in tempi moderni a causa dell’attività umana (p. es. procione, cane procione, muflone, cervo sika ecc.), ma non quelle specie che espandono naturalmente il loro territorio e quindi raggiungono e colonizzano il nostro Paese (p. es. tortora dal collare, sciacallo d’oro ecc.). Successivamente saranno discusse solo le modifiche di questo articolo.
28 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066