Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

per attirare gli animali a scopo di caccia (art. 2 cpv. 1 lett. l). Mentre l’alimentazione è caratterizzata dall’applicazione di notevoli quantità di cibo di cui gli animali nell’area di influenza dell’alimentazione possono nutrirsi almeno parzialmente, l’alimentazione usata come esca per attirare gli animali (postazioni per attirare la selvaggina in un determinato luogo mettendo a disposizione del cibo, siti di foraggiamento d’adescamento) è caratterizzata dall’applicazione di pochissimo cibo, che viene applicato solo durante la stagione di caccia. Lo scopo è di attirare gli animali selvatici da cacciare, ma non di nutrirli. Per questo motivo, le postazioni per attirare la selvaggina in un determinato luogo utilizzando il cibo come esca e i siti di foraggiamento d’adescamento non sono coperti dal divieto in questo articolo, fintanto che viene effettivamente utilizzato solo pochissimo cibo per attirare gli animali (a titolo indicativo, si tratta di 100 g di mais per ogni postazione per cinghiali al giorno).

Va notato, tuttavia, che nella zona in cui vagano i grandi carnivori, attirare selvaggina con esche è generalmente proibito (art. 2 cpv. 1 lett. l), in quanto deve essere evitato in ogni circostanza che i lupi o gli orsi si abituino all’uomo o vengano attirati nei loro insediamenti.

Art. 9 cpv. 2 secondo periodo

2... A tal fine tengono conto della protezione delle madri con cuccioli da esse dipendenti.

Per migliorare la protezione degli animali quando si abbatte la selvaggina nell’ambito dell’autodifesa da parte dei proprietari di immobili e agricoltori, nell’articolo 9 capoverso 2 viene aggiunta una seconda frase, secondo cui i Cantoni, nel disciplinare l’autodifesa, devono garantire, per quanto possibile, che non vengano catturate o uccise madri dominanti (secondo l’art. 7 cpv. 4 LCP). In questo modo si vuole evitare che i giovani animali dipendenti siano abbandonati, per poi essere condannati a morire di fame lentamente. Ciò è necessario perché l’autodifesa è generalmente autorizzata tutto l’anno e, a differenza della caccia, può quindi avvenire anche durante il periodo di protezione (cioè il periodo riproduttivo) degli animali selvatici. In questo modo è molto facile che i genitori dominanti siano abbattuti nell’ambito dell’autodifesa. Un caso particolarmente frequente è quello delle volpi abbattute in primavera nell’ambito dell’autodifesa (p. es. a causa di danni ai polli). Le volpi che causano danni del genere sono molto spesso volpi che si prendono cura e allattano dei cuccioli. La loro morte porta a cuccioli affamati e va evitata. Se dovesse essere necessario uccidere una volpe con cuccioli ancora dipendenti, bisogna assicurarsi di allontanare prima i cuccioli di volpe.

Art. 9bis

Abrogato

L’articolo 9bisdisciplinava finora le misure autorizzate contro i lupi che causano danni.

Questo articolo può essere abrogato poiché questa fattispecie sarà disciplinata negli articoli 9a e 9b.

Art. 9a Misure individuali contro animali protetti

1

L’UFAM deve essere sentito in anticipo in merito alle misure individuali di cui all’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia contro linci, lupi, orsi o sciacalli dorati (grandi predatori) nonché contro castori, lontre e aquile reali.

2

Si tratta di un disturbo comportamentale degli animali selvatici di cui all’articolo 12 della legge sulla caccia se un animale selvatico che vive all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti non si mostra timoroso nei confronti dell’uomo:

Questo nuovo articolo definisce i principi per l’adozione di misure individuali contro singoli animali di specie selvatiche protette. Questo articolo va inteso in combinazione con le disposizioni sulle misure individuali contro particolari specie protette (lupi secondo l’art. 9b, castori secondo l’art. 9c). Occorre operare una distinzione tra misure individuali e regolazione. Sebbene siano entrambe misure ufficiali contro le specie protette, nel diritto sono disciplinate in modo diverso. È quindi importante sapere quando un provvedimento ufficiale deve essere

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