Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
approvata come misura individuale e quando come regolazione. Come criterio di distinzione si usa la cosiddetta «soglia del 10 per cento»: nell’ambito delle misure individuale, ogni anno può essere prelevato un massimo del 10 per cento dell’effettivo locale, mentre in caso di regolazione è consentito superare il 10 per cento dell’effettivo. Questo criterio corrisponde all’attuale prassi dell’UFAM ed è stato confermato anche dal Tribunale federale (DTF 136 II 101, c. 5.5). Questa soglia ha senso perché tutte le nostre specie selvatiche indigene hanno un tasso di crescita annuale superiore al 10 per cento. È quindi possibile garantire che non si cerchi una regolazione nascosta tramite misure individuali. È logico che l’effettivo locale di animali prevalentemente stanziali e poco mobili (p. es. i castori) sia da intendersi su scala più ridotta rispetto a quella di specie molto mobili (p. es. i lupi).
Capoverso 1: la legge sulla caccia stabilisce che le misure individuali sono in linea di principio ordinate dai Cantoni (art. 12 cpv. 2 LCP). Secondo l’attuale ordinanza, la procedura ufficiale per le singole misure per le specie animali protette è disciplinata in modo molto diverso: secondo il diritto vigente, le disposizioni contro singoli castori, lontre e aquile reali devono essere emanate dalla Confederazione (art. 12 cpv. 2bisLCP in combinato disposto con l’art. 10 cpv. 5 OCP) e nel caso di disposizioni cantonali contro singoli orsi o linci, i Cantoni devono prima consultare l’UFAM (art. 10bislett. f OCP), ma non nel caso di disposizioni cantonali contro singoli lupi; inoltre, l’ordinanza sulla caccia non specifica affatto in modo più dettagliato come adottare misure contro singoli sciacalli dorati.
Questa eterogeneità procedurale sarà disciplinata in maniera uniforme come segue: decisioni di abbattimenti singoli: i Cantoni disporranno l’abbattimento di singoli esemplari di lupo, orso, lince, sciacallo dorato, castoro, lontra e aquila reale. Una scelta inevitabile perché solo i Cantoni conoscono le condizioni territoriali e i problemi che rendono necessarie misure individuali. Consultazione dell’UFAM: i Cantoni dovranno consultare preventivamente
l’UFAM su tutte le decisioni cantonali contro singoli lupi, orsi, linci, sciacalli dorati, castori,
lontre e aquile reali. La base di questo obbligo di consultazione deriva dall’articolo 12 capoverso 2bisLCP. Secondo questo articolo, il Consiglio federale può designare le specie animali protette per le quali l’UFAM ordina le misure secondo il capoverso 2. Ciò consente al Consiglio federale, a maiore ad minus, d’introdurre in generale questo obbligo di consultazione nel caso di animali protetti e dunque in futuro nuovamente anche nel caso dei lupi. In altre parole, se il Consiglio federale può stabilire di ordinare misure individuali per determinati animali protetti, può anche introdurre solamente un obbligo di consultazione per i Cantoni. La consultazione è in linea con la prassi usuale di collaborazione tra Confederazione e Cantoni nell’esecuzione del diritto ambientale.
Capoverso 2: il Parlamento ha aggiunto il reato di «disturbo comportamentale» all’attuale articolo 12 capoverso 2 LCP, che si applica in linea di principio a tutti gli animali protetti e cacciabili. Dopo di che, sono ora possibili misure individuali contro gli animali selvatici che mostrano disturbi comportali. Come giustificazione, il Parlamento ha citato la necessità di poter uccidere i lupi, che compaiono nei villaggi in pieno giorno e si comportano in modo inusuale oppure i grandi predatori ammalati. L’ultimo punto è obsoleto, poiché i guardacaccia e i badatori possono abbatte animali selvatici feriti e ammalati direttamente e in qualsiasi momento (art. 8 LCP). In questo punto, il concetto di disturbo comportamentale può quindi essere definito in modo restrittivo. Un disturbo comportamentale è presente se un animale selvatico perde il suo naturale e innato timore nei confronti dell’uomo, dei suoi insediamenti e delle sue infrastrutture. Anche se questo minor timore non rappresenta in sé un pericolo concreto per l’uomo, si supera tuttavia un confine in cui non si può escludere un potenziale pericolo in un secondo tempo. Per esempio, il comportamento esplorativo e rivolto all’uomo dei lupi è problematico, anche se non è direttamente aggressivo nei confronti dell’uomo. Il superamento del timore nei confronti delle persone è per lo più graduale sia nei lupi che negli orsi, e può aggravarsi solo in una fase avanzata. Per questo motivo, un intervento dovuto a un disturbo comportamentale dovrebbe essere possibile anche se non si può osservare alcuna evidente aggressività nei confronti dell’uomo. Anche l’allontanamento di animali selvatici meno timorosi è particolarmente importante perché può impedire che questo comportamento
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