Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

si tra-smetta agli animali giovani e si consolidi nella popolazione. L’obiettivo è in particolare quello di garantire che in Svizzera ci siano lupi e orsi timidi e che anche la nostra popolazione si sviluppi a partire da tali animali timidi. È importante che il comportamento degli animali selvatici sia in qualche modo indirizzato verso l’uomo per poterlo qualificare come disturbato. Non sarebbe tuttavia qualificabile come disturbato il comportamento di un lupo che passasse davanti a una persona seduta nella sua auto senza accorgersene. Siccome il lupo percepisce l’auto e non la persona, non si tratterebbe di una perdita di timore. Il termine insediamento in questo articolo va inteso in senso piuttosto ampio, in quanto oltre alle città e ai villaggi sono inclusi anche i borghi o le singole cascine abitate tutto l’anno. Per gli edifici che sono abitati solo durante la stagione estiva (p. es. capanne alpine), il termine sarebbe applicabile solo durante il periodo di effettivo utilizzo degli edifici. Nel presente articolo saranno disciplinati anche i pericoli per l’uomo e i disturbi comportamentali di lupi e castori (art. 9b cpv. 3 e 4 nonché art. 9c cpv. 3 e 4).

Art. 9b Misure contro singoli lupi

1

Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per singoli lupi che causano danni ad animali da reddito, costituiscono un pericolo per l’uomo o mostrano disturbi comportamentali.

2

Un danno ad animali da reddito causato da un lupo sussiste se nel suo areale abituale di attività:

a. nel primo anno di comparsa di lupi in una regione sono predati i seguenti animali:

1. nell’arco di quattro mesi almeno 35 pecore o capre;

2. nell’arco di un mese almeno 25 pecore o capre; o

3. bovini o equini;

b. negli anni successivi alla prima comparsa di lupi in una regione sono predati ripetutamente i seguenti animali da reddito agricolo:

1. che al momento dell’attacco erano protetti da misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili,

2. che non possono essere protetti da misure ragionevolmente esigibili.

3

Un pericolo per l’uomo da parte di un lupo sussiste se l’animale si comporta in modo aggressivo.

4Un disturbo comportamentale di un lupo sussiste se si aggira spontaneamente e regolarmente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi troppo poco timoroso nei confronti dell’uomo, preda animali da reddito agricoli nelle stalle, preda animali da reddito o domestici all’interno di insediamenti o se ha una tana sotto edifici utilizzati tutto l’anno.

5Da un branco è autorizzato l’abbattimento di singoli lupi in situazioni in cui vi sono stati danni secondo il capoverso 2 come segue:

a. sempre: per evitare un pericolo per l’uomo o a causa di un disturbo comportamentale;

b. nel periodo dal 1° settembre al 31 gennaio e dopo che una regolazione non abbia prodotto il risultato desiderato: per prevenire danni agli animali da reddito agricoli.

6

L’autorizzazione è limitata a un perimetro adeguato, che corrisponde:

a. in caso di abbattimenti per prevenire danni agli animali da reddito agricoli: all’areale abituale di attività del lupo. Se il lupo ha predato animali da reddito agricoli che non si possono proteggere con misure ragionevolmente esigibili, il perimetro di abbattimento corrisponde al perimetro di pascolo in pericolo;

b. in caso di abbattimenti per prevenire un pericolo per l’uomo o a causa di un disturbo comportamentale: all’areale abituale di attività del lupo;

7

L’autorizzazione deve essere limitata a 60 giorni; in casi motivati può essere prolungata. I Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.

Il nuovo articolo 9b sostituisce l’attuale articolo 9bis OCP, che disciplina l’abbattimento di singoli lupi. In linea di principio, la legge sulla caccia prevede che in qualsiasi momento i Cantoni possono adottare misure individuali contro i lupi che causano danni, mettono in pericolo l’uomo o mostrano disturbi comportamentali (art. 12 cpv. 2 LCP). Capoverso 1: affinché i Cantoni possano abbattere un singolo lupo, deve prima aver causato danni agli animali da reddito o essere stato pericolosi per l’uomo o aver mostrato disturbi comportamentali. L’abbattimento di un singolo lupo viene quindi utilizzato in modo reattivo una volta superata una certa soglia (danno, pericolo). Per quanto riguarda la distinzione tra misure individuali e regolazione, si rinvia anche alle spiegazioni relative all’articolo 4 capoverso 6 e all’articolo 9a. il singolo abbattimento serve quindi a prevenire ulteriori danni

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