Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
dopo che il danno si è già verificato, o a rimuovere i lupi che hanno appreso comportamenti problematici, per esempio che saltano i recinti di protezione o entrano nelle stalle. Si applicano quindi due condizioni: in primo luogo, il lupo in questione deve aver causato danni o essere pericoloso; o aver mostrato disturbi comportamentali; in secondo luogo, devono essere state adottate misure più blande per prevenire la situazione, se tali misure esistono ed è ragionevole aspettarsi che vengano adottate. Al fine di chiarire queste condizioni, l’articolo definisce i termini giuridici non definiti «danni» (cpv. 2), «pericolo» (cpv. 3 OCP) e «disturbo comportamentale» (cpv. 4).
Capoverso 2: questo articolo definisce le soglie di danno per gli animali da reddito agricoli che un lupo deve superare prima di essere abbattuto. Il nuovo capoverso 2 OCP riprende gli attuali capoversi 2-4 dell’articolo 9bisOCP. La disposizione distingue due casi di danni necessari agli animali da reddito agricoli: danni nell’areale di nuova comparsa del lupo, ovvero nell’anno in cui la specie è comparsa per la prima volta in una regione, e danni
nell’areale abituale noto, laddove il lupo era già presente negli anni precedenti. L’UFAM designa queste zone in cui notoriamente è presente il lupo nell’allegato alla strategia Lupo sulla base dei confini dei Comuni politici. Lett. a - Areali di nuova comparsa del lupo: nelle zone in cui il lupo è presente per la prima volta, non sono necessarie misure di protezione del bestiame a causa della nuova situazione. Affinché un singolo lupo possa essere abbattuto, deve uccidere, come finora, almeno 35 pecore o capre non protette in quattro mesi, almeno 25 pecore o capre non protette in un mese oppure almeno, 15 pecore o capre protette in maniera efficace. Ciò corrisponde alla prassi attuale. In futuro sarà permesso abbattere i lupi in tali zone se uccidono singoli animali delle specie bovina ed equina. Sono considerati animali di specie bovina, gli zebù, i bufali d’acqua ecc., mentre sono considerati animali del genere equino i cavalli, gli asini e i muli ecc. Lett. b - Areali di lupi noti: nelle zone in cui il lupo è già comparso in anni precedenti, si chiede in genere agli agricoltori di adottare l misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili a causa della presenza nota del lupo. In altre parole, per abbattere un singolo lupo si conteranno solo le predazioni ad animali da reddito che erano protetti da misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. Le misure di protezione del bestiame secondo l’articolo 10h capoverso 1 sono da intendersi come ragionevolmente esigibili e gli animali sono da considerarsi animali da reddito agricoli secondo l’allegato all’ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm, RS 910.91). Se tuttavia il lupo dovesse predare animali da reddito non protetti, la cui protezione in linea di principio è giudicata ragionevolmente esigibile dal Cantone, tali predazioni non sono considerate per motivare l’abbattimento di un lupo, né indennizzate. Un importante cambiamento rispetto al diritto in vigore è che il criterio per abbattere un lupo sarà la «regolarità degli attacchi ad animali da reddito protetti» invece dell’attuale soglia di danno di «almeno 15 pecore o capre protette». D’ora in poi sarà considerata problematica la ripetuta elusione delle misure di protezione del bestiame e non più l’entità dei danni. Non appena un singolo lupo uccide almeno due volte animali da reddito che erano protetti da misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili, allora dovrebbe essere possibile ucciderlo. Il Cantone può quindi emettere l’ordine di abbattimento subito dopo il secondo evento dannoso, indipendentemente dal numero di animali da reddito predati. Questo per evitare che i lupi imparino ad aggirare o a sfondare le misure di protezione del bestiame (p. es. saltare le recinzioni di protezione del bestiame). Si deve supporre che un lupo che per due volte è già riuscito a predare animali da reddito protetti mostrerà questo comportamento sempre più spesso e in modo sempre più perfezionato lo trasmetterà anche ad altri lupi. Per questo motivo il lupo deve essere rimosso il più rapidamente possibile. Un esempio di lupo che ha imparato a sfondare con successo le misure di protezione del bestiame è il lupo denominato M75, che nel tardo inverno e nella primavera del 2017 nella Svizzera orientale, sotto ripetuti attacchi, ha causato in breve tempo ingenti danni al bestiame protetto nella stalla. L’analisi delle predazioni del lupo M75 ha dimostrato che questo lupo avrebbe potuto essere ufficialmente ucciso già dopo i primi due attacchi agli animali protetti nel Cantone dei Grigioni. Questo avrebbe impedito l’ulteriore serie di predazioni. Tuttavia, all’epoca non era ancora stata raggiunta la soglia di
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