Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
Art. 9c Misure contro singoli castori
1Il Cantone può autorizzare misure contro singoli castori se causano danni, costituiscono un pericolo per l’uomo o mostrano disturbi comportamentali.
2Un danno da parte di un castoro sussiste se l’animale, con la sua attività di scavo e sbarramento, compromette edifici e impianti di pubblico interesse o vie di collegamento per le aziende agricole.
3Un pericolo per l’uomo da parte di un castoro sussiste se l’animale, con la sua attività di scavo e sbarramento, compromette
a. infrastrutture di trasporto di pubblico interesse;
b. dighe e scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.
4Un disturbo comportamentale di un castoro sussiste se morde ripetutamente le persone in acqua o colonizza impianti tecnici e territori artificiali.
5I castori devono essere catturati con una trappola a trabocchetto prima di essere abbattuti. Le femmine che allattano non possono essere rimosse dal 16 marzo al 31 agosto.
6L’autorizzazione deve essere limitata al territorio dei castori interessato. Essa deve essere limitata a 60 giorni; in casi motivati può essere prolungata. I Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.
Questo articolo è nuovo e disciplina le condizioni alle quali i Cantoni possono ordinare misure contro singoli castori. In linea di principio, la legge sulla caccia prevede che i Cantoni possono adottare in qualsiasi momento misure individuali contro un castoro se questo provoca danni, mette in pericolo l’uomo o mostra disturbi comportamentali (art. 12 cpv. 2 LCP). Poiché il castoro vive principalmente nell’Altopiano centrale densamente popolato e incide attivamente sul suo spazio vitale, esiste un grande potenziale di conflitto con i vari interessi d’utilizzo del paesaggio da parte dell’uomo. Le misure individuali contro i castori sono molto complesse, il che giustifica la loro regolamentazione in un articolo separato. L’obiettivo di questo articolo è quello di fornire ai Cantoni la massima chiarezza possibile nell’affrontare i conflitti previsti con i castori. Tali misure devono servire a prevenire ulteriori danni che non possono essere evitati con misure di protezione ragionevolmente esigibili e più blande (principio di proporzionalità). Le nuove disposizioni degli articoli 10d e 10g capoverso 2 della presente ordinanza interessano la ragionevolezza delle misure di prevenzione dei danni. Diventa dunque chiaro che l’abbattimento di un singolo castoro a causa di danni alla barbabietola da zucchero non è ammissibile, perché si tratta di una coltura agricola che può essere facilmente protetta con una recinzione elettrica. L’abbattimento di un castoro sembra però giustificato, per esempio, qualora un terrapieno autostradale risulta destabilizzato e le fondamenta possono essere protette solo a medio termine con l’installazione di reticoli di protezione antiscavo.
Capoverso 1: in qualsiasi momento i Cantoni possono autorizzare misure individuali contro il castoro quando causa danni, mette in pericolo l’uomo o mostra disturbi comportamentali (art. 12 cpv. 2 LCP). I capoversi seguenti definiscono i termini legali «danno» (cpv. 2), «pericolo» (cpv. 3) e «disturbi comportamentali» (cpv. 4).
Capoverso 2: Questo capoverso definisce la fattispecie del danno causato da un singolo castoro, il che giustifica l’adozione di una misura individuale contro tale castoro. In questo capoverso un danno del genere è riferito in modo limitato all’attività di scavo di edifici e impianti di pubblico interesse o a danni alle vie di collegamento delle aziende agricole. Tali edifici e impianti comprendono infrastrutture di trasporto di interesse pubblico, edifici di pubblico interesse, insediamenti e anche strutture sui corsi d’acqua che servono per la sicurezza contro le piene. Con la menzione speciale di «sbarramento», in particolare quello di corsi d’acqua artificiali nell’area dell’insediamento è riconosciuto come un evento dannoso che giustifica l’adozione di misure individuali. Poiché il livello dell’acqua di questi corsi d’acqua artificiali è spesso al di sopra del terreno e di solito in questo bacino artificiale vengono immessi numerosi tubi di drenaggio, lo sbarramento molto rapido da parte del castoro di tale corso d’acqua può provocare un’inondazione nell’insediamento, che potrebbe potenzialmente causare grandi danni. Quindi, se i castori cominciano a creare uno sbarramento per i corpi idrici artificiali all’interno degli insediamenti che sono a rischio di inondazione, questi castori possono essere rimossi. Allo stesso modo, l’indebolimento delle dighe dei bacini di ritenzione idrica
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