Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

di allevamento (cioè da metà marzo a fine agosto) (art. 7 cpv. 5 LCP). Tuttavia, se è l’animale ricercato, può essere ucciso nella trappola (abbattimento di emergenza secondo l’art. 1b cpv. 6)

Capoverso 6: la misura è limitata nel perimetro e nel tempo in modo tale che l’animale che ha causato l’incidente abbia un’alta probabilità di essere catturato. L’estensione del territorio del castoro interessato è determinato mediante tracce e segnaletica sulla riva del corso d’acqua. Il periodo di tempo dovrebbe essere limitato, in linea di principio, a 60 giorni. Se lo scopo della singola misura è quello di evitare un pericolo, il periodo può essere prolungato fino a quando le misure efficaci possono essere attuate. Ciò vale tuttavia solo nel caso in cui sia espressamente prevista l’adozione di misure conformemente all’articolo 10d. Il coordinamento delle autorizzazioni tra i Cantoni interessati è obbligatorio.

Art. 10

Attuale articolo 10bis

All’articolo 10bissulle strategie per le singole specie animali viene assegnato il nuovo numero di articolo.

Art. 10a Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori

1 Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito agricoli, l’UFAM partecipa ai costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti nella misura indicata:

a. tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame ufficiali, al massimo per l’80 per cento;

b. elettrificazione delle recinzioni dei pascoli per la protezione dai grandi predatori, al massimo per l’80 per cento;

c. recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi, al massimo per l’80 per cento;

d. misure supplementari dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a-c non sono sufficienti o adeguate, al massimo per il 50 per cento.

2 L’UFAM può partecipare al massimo per il 50 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni:

a. la pianificazione di ovini e caprini come base per la protezione del bestiame;

b. la pianificazione della separazione delle rotte migratorie dalla regione d’impiego dei cani da protezione del bestiame ufficiali;

c. la pianificazione della prevenzione dei conflitti con gli orsi bruni.

Le disposizioni sulla promozione di misure concrete per la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina (protezione del bestiame e delle api) sono state trasferite dall’attuale articolo 10tera questo nuovo articolo 10a e adattate alle nuove conoscenze in materia di protezione del bestiame conformemente all’aiuto all’esecuzione dell’UFAM sulla protezione del bestiame, entrato in vigore nel 2019. In linea di principio, gli agricoltori adottano misure di protezione del bestiame su base volontaria e nel senso di un compito scelto liberamente, mentre l’UFAM sostiene questo scelto liberamente degli agricoltori o dei Cantoni con un contributo finanziario a condizioni che le misure siano conformi a questo articolo. L'ammontare del contributo della Confederazione ai costi corrisponde alla prassi attuale dell’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame, benché vengano prese in considerazione solo le spese materiali. Si prevede di limitare a un tetto massimo l'aiuto finanziario della Confederazione.

Capoverso 1: secondo la lettera a l’UFAM sostiene gli agricoltori nella detenzione e nell’impiego di cani da protezione del bestiame con un contributo massimo pari all’80 per cento dei costi. Questo contributo ai costi dell’UFAM viene convertito in un forfait annuale per ogni cane da protezione del bestiame ufficiale nell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM sulla protezione del bestiame. In linea di principio, l’UFAM promuove solo la detenzione e l’impiego di cani ufficiali. Si tratta di cani allevati, addestrati, testati e impiegati a livello professionale nell’ambito del programma nazionale per la protezione del bestiame e secondo le disposizioni

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