Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

dell’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame, che vengono registrati dall’UFAM nella banca dati dei cani AMICUS. Nella detenzione e nell’impiego di questi cani, l’UFAM attribuisce grande importanza alla prevenzione degli incidenti e dei conflitti, per questo motivo l’UFAM limita il suo sostegno esclusivamente a questi cani. I requisiti per la detenzione e l’impiego di cani da protezione del bestiame ufficiali sono specificati nell’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame dell’UFAM. Questi devono essere osservati dal detentore del cane. È importante che la promozione dell’allevamento e dell’addestramento dei cani ufficiali non sia più inclusa in questo articolo. Questo aspetto sarà disciplinato nell’articolo 10c capoverso 2 lettera b nel senso che l’UFAM può incaricare terzi dell’allevamento e dell’addestramento di cani ufficiali per includerli nel programma nazionale per la protezione del bestiame. Contrariamente all’impiego di cani per la protezione del bestiame ufficiali, l’allevamento di questi cani non è un compito che l’agricoltore ha scelto da solo, a causa della tassa prevista dal programma nazionale per la protezione del bestiame, motivo per cui il contributo dell’UFAM ai costi non deve essere versato come contributo finanziario. Questi agricoltori allevano invece tali cani ufficiali per mandato diretto dell’UFAM, ossia l’UFAM ordina tali cani dagli agricoltori e quindi ne sostiene interamente i costi o li organizza sotto forma di un importo forfettario che è stabilito nell’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame. La condizione è che gli allevatori rispettino le direttive dell’UFAM in materia di allevamento, addestramento e detenzione dei cani, come previsto dall’aiuto all’esecuzione sulla protezione del bestiame. Non si tratta di un allevamento commerciale, anche perché l’UFAM, conformemente ai suoi aiuti all’esecuzione per la protezione del bestiame, limita la possibilità di allevamento annuale a una sola cucciolata all’anno e per allevamento, oltre a stabilire i prezzi di vendita dei cani. Per questo motivo non si tratta di un allevamento commerciale di tali cani nel programma nazionale per la protezione del bestiame. La lettera b regola l’elettrificazione delle recinzioni dei pascoli con un contributo massimo pari all’80 per cento dei costi. Questo contributo ai costi dell’UFAM viene convertito in un forfait per metro lineare di recinzione nell’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame dell’UFAM. Un prerequisito per il finanziamento è che la recinzione attorno al pascolo possa essere adattata alle esigenze di sicurezza dei grandi predatori con questo rinforzo.

Per evitare un doppio finanziamento, non viene corrisposto alcun indennizzo per le spese relative alle recinzioni intorno ai pascoli regolari, poiché gli animali al pascolo sono già tenuti nella superficie agricola utile mediante recinzioni dei pascoli per altri motivi (ad es. motivi assicurativi). Pertanto, viene remunerata solo l’amplificazione elettrica necessaria per la protezione contro i grandi predatori. Si tratta, per esempio, del fissaggio di fili elettrici di arresto all’esterno o in cima a recinzioni metalliche o dell’innalzamento elettrico di reti per pascoli a un’altezza minima di 1,1 m ecc. I dettagli in merito alle recinzioni e le regole per la loro costruzione e manutenzione sono specificati nell’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame dell’UFAM. Questi devono essere rispettati dall’agricoltore. Alla lettera c, la recinzione elettrica dei pascoli intorno alle case delle api e agli apiari è regolata con un contributo massimo pari all’’80 per cento dei costi. Questo contributo ai costi dell’UFAM viene convertito in un forfait per sito nell’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame dell’UFAM. Un prerequisito per il finanziamento è che la recinzione elettrica possa essere adattata ai requisiti di sicurezza dell’orso. Poiché gli apiari non sono già recintati per altri motivi, non vi è alcun effetto d’inerzia e quindi nessun doppio finanziamento se nel calcolo del contributo ai costi si tiene conto del costo dell’intera recinzione dei pascoli. La lettera d fissa a un massimo del 50 per cento il contributo dell’UFAM ai costi di ulteriori misure da parte dei Cantoni. Per quanto riguarda la possibilità di ulteriori misure da parte dei Cantoni, si rinvia al commento del gennaio del 2014 sull’introduzione dell’attuale articolo 10ter.

Capoverso 2: nella protezione del bestiame e delle api riveste particolare importanza la pianificazione sovraregionale e territoriale di misure adeguate, soprattutto da parte dei Cantoni. Già secondo l’ordinanza in vigore, l’UFAM poteva promuovere i lavori di pianificazione territoriale dei Cantoni per la protezione del bestiame e delle api (attuale art. 10tercpv. 3). La Confederazione ha potuto acquisire esperienze rilevanti nello sviluppo dell’aiuto all’esecu-

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