Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

zione concernente la protezione del bestiame, motivo per cui i lavori di pianificazione sostenuti in modo efficace e il contributo finanziario della Confederazione pari al massimo del 50 per cento dei costi risultano ora concretizzati in questo capoverso. L’aggiunta «in particolare» intende tuttavia chiarire che, in caso di nuove scoperte, anche in futuro l’UFAM potrebbe promuovere ulteriori lavori di pianificazione da parte dei Cantoni secondo questo articolo. Con la formulazione potestativa, l’UFAM chiarisce che eventuali attività dei Cantoni di cui alle lettere a-c devono essere discusse prima con l’UFAM e devono essere definite con un accordo. In caso contrario, i Cantoni non hanno diritto a una partecipazione ai costi da parte della Confederazione. La lettera a elenca la promozione della pianificazione cantonale degli alpeggi per ovini e caprini. Contrariamente all’identificazione della pianificazione delle aziende agricole sulle superfici agricole utili, in molte località l’identificazione della pianificazione delle aziende alpestri non è ancora avvenuta. Ciò vale in particolare per il bestiame di piccola taglia (ovini e caprini), dove spesso non vengono coperti né i perimetri né le zone escluse dall’alpeggio che non possono essere adibite a pascolo in base alla legislazione agricola vigente (art. 29 OPD). La registrazione degli animali di piccola taglia è un presupposto fondamentale per la pianificazione cantonale della protezione del bestiame. Solo se è stata registrata la planimetria i perimetri di pascolo effettivi, il loro utilizzo nel tempo e al numero effettivo di animali al pascolo, è possibile definire concretamente le possibili ed efficaci misure di protezione del bestiame e individuare le possibilità di eventuali adeguamenti operativi. La Confederazione sostiene questa pianificazione con un contributo pari al massimo del 50 per cento dei costi. Per il resto, si applica quanto affermato nel gennaio del 2014 nel commento al momento dell’introduzione dell’articolo 10ter. La lettera b fissa a un massimo del 50 per cento dei costi la partecipazione ai costi della Confederazione per la pianificazione cantonale per separare i sentieri e le rotte migratorie dalle regioni d’impiego dei cani da protezione del bestiame ufficiali nonché l’attuazione delle relative misure. Occorre menzionare che gli interessi dell’agricoltura vanno presi in considerazione nella definizione della rete di percorsi pedonali e sentieri (art. 9 LPS, RS 704). La separazione è estremamente importante sia per i pascoli con cani da protezione del bestiame che per i pascoli per le vacche madri ed è considerata una delle misure più efficaci per prevenire i conflitti tra escursionisti e cani da protezione del bestiame. La lettera c elenca la pianificazione del territorio della prevenzione dei conflitti con gli orsi bruni con un contributo di promozione massimo del 50 per cento dei costi. Ciò comporta essenzialmente l’identificazione e la localizzazione precisa delle fonti di cibo antropogeniche che potrebbero attirare gli orsi verso gli insediamenti o gli edifici, con la conseguenza che questi plantigradi si abituano alla vicinanza degli esseri umani. Tale abitudine deve essere però abbandonata a tutti i costi, perché altrimenti tali orsi possono diventare molto rapidamente orsi problematici. Oltre a registrare tali fonti di cibo antropogeniche, si sostiene anche la pianificazione di come queste fonti di cibo possano essere rese inaccessibili all’orso. Inoltre, va notato che nell’areale abituale di attività dell’orso e nel senso di questa pianificazione, ogni attrazione di animali per mezzo di esche a scopo venatorio sarà proibita (art. 2 cpv. 1 lett. l) e che anche l’alimentazione di animali selvatici sarà proibita (art. 8ter).

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