Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Art. 10b Cani da protezione del bestiame ufficiali

1L’impiego di cani da protezione del bestiame ufficiali ha come obiettivo di sorvegliare perlopiù autonomamente gli animali da reddito e difenderli in tal modo contro animali estranei.

2I cani da protezione del bestiame ufficiali sono cani che:

a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame in Svizzera e riconosciuta dall’UFAM;

b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati correttamente per la protezione del bestiame;

c. superano un esame d’intervento all’età di due anni o stanno seguendo una formazione a tale scopo. Questo esame serve a dimostrare che i cani soddisfano i requisiti per sorvegliare le mandrie di animali da reddito e che non mostrano un comportamento aggressivo eccessivo né all’interno né all’esterno del loro impiego nella mandria di animali da reddito; e

d. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l’ordinanza del 23 ottobre 20138 sui pagamenti diretti;

3L’UFAM registra ogni anno nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19669 sulle epizoozie i cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti del capoverso 2 come cani da protezione del bestiame ufficiali. La registrazione è revocata se:

a. i requisiti di cui sopra non sono più soddisfatti, o

b. se una disposizione secondo l’articolo 79 capoverso 3 dell'’ordinanza del 23 aprile 2008[3]sulla protezione degli animali [3] o se il diritto cantonale ordinano misure per la detenzione dei cani da protezione del bestiame che ne impediscono il corretto impiego.

4L’UFAM stabilisce in una direttiva i requisiti per l’allevamento, l’addestramento, l’esame, la detenzione e l’impiego corretti dei cani da protezione del bestiame ufficiali.

Le disposizioni di questo nuovo articolo 10a corrispondono in gran parte all’attuale articolo 10quater, ma l’articolo è stato adattato in base ai nuovi dati contenuti nell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM concernente la protezione del bestiame.

Capoverso 1: lo scopo è stato ripreso invariato dalla legislazione vigente, seppure riservato ai cani da guardia ufficiali. Lo scopo d’impiego dipende dalla scelta della razza del cane da protezione del bestiame e dall’orientamento specifico dell’addestramento di questi cani,

come previsto dalla Confederazione (cpv. 2 e aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame). Le razze diverse da quelle riconosciute dall’UFAM possono comportarsi in altro modo, il che implicherebbe un impiego differente. In molti Paesi, per esempio, il furto di pecore preoccupa i pastori, motivo per cui serve un altro tipo di cane da protezione del bestiame.

Capoverso 2: il contenuto di questo articolo corrisponde in gran parte a quanto figura nell’attuale ordinanza (art. 10quatercpv. 2 OCP), anche se alcuni aspetti sono stati riformulati. Poiché la promozione delle misure di protezione del bestiame e quindi anche dei cani da protezione è integralmente disciplinata dall’articolo 10a, la reintroduzione di questo aspetto non è necessaria in questo caso. Inoltre, questo capoverso intende ora solo definire il concetto giuridico di «cane da protezione del bestiame ufficiale». Alla lettera a si aggiunge che la razza deve essere idonea alla protezione del bestiame in Svizzera e che tutte le razze ufficiali di cani da protezione devono essere riconosciute dall’UFAM. Alla lettera b i termini «allevamento, addestramento, tenuta e impiego a regola d’arte» sono completati dal fatto che tutti i cani da protezione ufficiali devono essere sottoposti a test per verificare che soddisfino i requisiti dell’UFAM. Questa cosiddetta «verifica di idoneità all’impiego» esamina se un cane soddisfa i requisiti di base per una protezione sicura, socialmente accettabile ed efficace del bestiame e se gli agricoltori riescono a gestirlo. È particolarmente importante che il cane sia fedele al bestiame e che non rappresenti un rischio eccessivo per l’uomo secondo l’articolo 79 OPAn, sia quando è impiegato con gli animali da reddito che al di fuori. I dettagli di questo test sono disciplinati dall’UFAM nel suo aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame. I cani che non superano questa verifica non vengono dati agli agricoltori, la loro

8 RS 910.13

9 SR 916.40

[3] RS 455.1 41 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066