Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

catturato o manipolato (p.es., il prelievo di un campione bioptico o di sangue, ma non la raccolta di peli o piume sul campo o la raccolta di feci per il campionamento genetico. Nel caso di selvaggina cacciabile, secondo la lettera a i Cantoni sono responsabili del rilascio dell’autorizzazione; nel caso di animali protetti, secondo la lettera b, è la Confederazione, previa consultazione dei Cantoni. Si noti che la cattura di selvaggina cacciabile e protetta è in alcuni casi esente dall’autorizzazione per la sperimentazione animale (cfr. art. 13a).

Capoversi 2 e 3: tutte le attività di cui al capoverso 1 (cioè la cattura, la marcatura, il prelievo di campioni di selvaggina) devono permettere di garantire la protezione degli animali. Ciò vale in particolare anche per le attività che sono esenti dall’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 18 della legge sulla protezione degli animali (art. 13a). Per questo motivo, le persone che svolgono tali attività devono essere in possesso delle qualifiche necessarie (esperienza). Il titolare dell’autorizzazione deve fornire alle autorità la prova di tale esperienza nella sua domanda. Dovrebbe essere compito della comunità scientifica sviluppare e offrire corsi sulla cattura, la marcatura e il prelievo di campioni di selvaggina in modo adeguato alla protezione degli animali. Non appena ci sono differenze significative tra i gruppi di specie (p. es. uccelli, ungulati, predatori) servono anche conoscenze specifiche relative a ogni singolo caso. Per esempio, l’immobilizzazione chimica degli artiodattili si differenzia notevolmente da quella dei predatori.

Capoverso 3: gli animali selvatici che sono stati marchiati o campionati devono essere notificati all’UFAM. Poiché gli animali selvatici possono essere catturati solo con un’autorizzazione ufficiale, l’obbligo di notifica è disciplinato nell’ambito di questa autorizzazione.

Art. 13a Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per gli esperimenti sugli ani-

mali

1Le attività di cui all’articolo 14a capoverso 1 lettera a della legge sulla caccia per sorvegliare gli effettivi e per effettuare i controlli dell’efficacia sono in particolare le indagini sui mammiferi e sugli uccelli selvatici in merito a:

a. utilizzazione del territorio e comportamento della selvaggina per la pianificazione della caccia o la protezione delle specie;

b. composizione degli effettivi in relazione all’età e al sesso;

c. salute degli effettivi;

d. efficacia delle misure finalizzate a promuovere gli effettivi o in caso di interventi nei loro spazi vitali.

2Al fine di garantire la protezione degli animali, d’intesa con l’USAV l’UFAM emana direttive concernenti le misure conformi alla protezione degli animali per tenere in cattività, marcare e prelevare campioni di mammiferi e uccelli selvatici secondo l’articolo 14a della legge sulla caccia.

Questo nuovo articolo prevede l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione secondo la legge sulla protezione degli animali per determinate attività ufficiali, garantendo al contempo la protezione degli animali. Secondo l’attuale legge sulla protezione degli animali, per eseguire tutti gli esperimenti sui vertebrati che vengono effettuati per acquisire conoscenze e che possono causare dolore o sofferenza all’animale è necessaria un’autorizzazione preventiva per la sperimentazione animale (art. 17 e 18 LPAn). Questi esperimenti sugli animali vengono esaminati da una commissione cantonale competente per quanto riguarda gli obiettivi e il metodo e, dopo aver ponderato gli interessi in gioco, vengono autorizzati o meno. L’obiettivo di questa autorizzazione è quello di prevenire dolori e sofferenze ingiustificate quando gli animali vengono esaminati. Secondo l’articolo 14a della legge sulla caccia, la cattura, la marcatura e il prelievo di campioni di animali selvatici non sono soggetti a questo obbligo di autorizzazione secondo la legge sulla protezione degli animali se l’attività è ordinata da un’autorità e viene svolta in conformità alla legge sulla caccia per il controllo degli effettivi di animali selvatici o per la verifica dei risultati. Ciò chiarisce che, sebbene le attività in questione abbiano ancora un carattere di sperimentazione animale, la differenza è che queste attività non devono passare attraverso i canali ufficiali di una preventiva autorizzazione per la sperimenta-

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