Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
zione animale. In questo modo le autorità cantonali della caccia potranno svolgere più rapidamente e facilmente le relative attività, garantendo al contempo che la protezione degli animali sia ora chiaramente di loro responsabilità.
Capoverso 1: questo capoverso definisce l’obiettivo delle attività che giustificano l’esenzione dall’autorizzazione per la sperimentazione animale. La lettera a si riferisce allo studio
dell’uso del territorio e del comportamento della fauna selvatica quando ciò è rilevante per la pianificazione della caccia o la protezione delle specie. Alcuni esempi: cattura e marcatura del cervo per l’osservazione del comportamento spaziale al fine di pianificare meglio la caccia e prevenire i danni causati dalla selvaggina al bosco di protezione (cfr. anche art. 1 cpv. 3), cattura e inanellamento degli uccelli per studiare il loro comportamento migratorio al fine di proteggere meglio la specie, o la cattura di un orso problematico per studiare l’efficacia delle misure dissuasive. La lettera b si riferisce allo studio della composizione di una popolazione di animali selvatici. Esempi: la cattura di lepri comuni per determinare la struttura dell’età di animali giovani a vecchi mediante palpazione di alcune articolazioni ossee, o il monitoraggio di un effettivo di gallo cedrone per la riproduzione e la sopravvivenza. La lettera c menziona lo studio dello stato di salute delle popolazioni di animali selvatici. Un esempio di questo sarebbe il prelievo di campioni di tessuto da stambecchi utilizzando frecce bioptiche per indagare il grado di consanguineità in una colonia. La lettera d elenca la revisione delle misure di promozione delle specie. Un esempio a tal riguardo sarebbe la cattura di animali selvatici e l’installazione di un dispositivo di localizzazione per indagare sul comportamento di questi animali dopo un trasferimento.
Capoverso 2: la garanzia della protezione degli animali deve essere mantenuta anche nel caso di attività con gli obiettivi di cui al capoverso 1. Per questo motivo, l’UFAM e l’USAV devono emanare di comune accordo un aiuto all’esecuzione che definisca tutte le attività e le misure riconosciute conformi alla legislazione in materia di protezione degli animali. Inoltre, l’aiuto all’esecuzione deve anche descrivere i requisiti per le persone che eseguono tali misure su mandato delle autorità cantonali o federali. Il principio deve essere che solo le attività svolte o commissionate dalle autorità cantonali e quelle con un obiettivo secondo il capoverso 1 sono esentate dall’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 18 della legge sulla protezione degli animali. Tutte le altre indagini sulla fauna selvatica continuano ad essere soggette all’obbligo di autorizzazione conformemente alla legge sulla protezione degli animali. Ciò vale in particolare per le indagini puramente scientifiche di cui all’articolo 13 capoverso 1.
Titolo dopo l’art. 14
Sezione 5a: Disposizioni penali
Questo nuovo titolo è inserito perché il successivo nuovo articolo 14a integra le disposizioni penali della LCP.
Art. 14a da inserire dopo il titolo della sezione 5a
Art. 14a Covata
1La covata di cui all’articolo 17 capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia dura dall’inizio della costruzione del nido fino al completo volo dei piccoli di uccelli.
2Per i nidi e i luoghi di cova degli uccelli all’interno o all’esterno degli edifici nonché per gli uccelli che nidificano in colonie nella regione d’insediamento, il divieto di danneggiamento o di distruzione di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 16 gennaio 199111 sulla protezione della natura e del paesaggio si applica solo durante la covata di cui al capoverso 1.
Nel diritto penale federale la protezione degli uccelli nidificanti è regolamentata in due punti. Per esempio, la legge sulla caccia rende punibile il disturbo degli uccelli che covano (art. 17
11 RS 451.1 52 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066