Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

cpv. 1 lett. b LCP), mentre l’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio vieta la rimozione dei loro nidi (art. 20 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con il cpv. 5 OPN).

Nell’ambito dell’esecuzione cantonale è sorto un problema perché la gestione dei nidi situati all’interno o direttamente all’esterno degli edifici non è chiara. In linea di principio, il proprietario di un edificio ha il diritto di ristrutturare o di risanare il proprio edificio. Le formulazioni contenute nel diritto federale in materia di protezione degli uccelli nidificanti hanno portato alla pratica che, nel caso di nidi utilizzati per diversi anni (p. es. nidi di rondine nella stalla), occorreva prima di tutto ottenere un’autorizzazione cantonale. Questa interpretazione del diritto federale è difficilmente praticabile e interferisce troppo con il diritto del proprietario di un immobile di mantenerlo in questo modo e di utilizzarlo secondo le esigenze private. Per questo motivo, al proprietario dell’edificio dovrebbe ora essere concesso il diritto di eseguire misure sull’edificio al di fuori della stagione riproduttiva. Durante la stagione di cova chiaramente definita, tuttavia, la rimozione o la distruzione di questi nidi o il disturbo degli uccelli che covano rimane vietata o è soggetta ad autorizzazione ufficiale. Si noti che esiste un obbligo generale di sostituzione per l’eliminazione dei nidi delle specie minacciate (art. 18 cpv. 1terLPN).

Capoverso 1: secondo la prassi attuale, l’inizio della stagione riproduttiva è definito come il momento della prima deposizione delle uova secondo la legge sulla caccia (art. 17 LCP).

L’attività di cova dal momento dell’inizio della costruzione del nido fino a quando i giovani animali hanno lasciato completamente il nido sarà ridefinita. Completo volo significa che il periodo di presenza dei cosiddetti «nidiacei», cioè non completamente in volo dei giovani uccelli accanto al nido o nel caso di uccelli precoci (p. es. i tetraoni) accanto alla madre, viene ancora conteggiato come attività di cova. Tuttavia, è spesso difficile o impossibile documentare l’inizio della costruzione del nido o del volo in termini concreti, per esempio nel caso di specie che non hanno un nido o che hanno un nido difficilmente riconoscibile (p. es. la pernice bianca) o che mantengono a lungo a terra i loro piccoli non ancora capaci di volare (p. es. gallo cedrone, beccaccia di mare). Per questo motivo, i periodi di tempo durante i quali un disturbo dell’attività di cova sembra plausibile possono essere utilizzati anche per far rispettare l’articolo 17 LCP. Nel caso di specie di uccelli che possono essere cacciate secondo il diritto federale, il periodo di protezione secondo la legge federale comprende la cova. Nel caso di specie protette (p.es. il gallo cedrone), ciò può essere fatto nei periodi di tempo descritti nella letteratura tecnica.

Capoverso 2: questo capoverso precisa che il divieto di distruzione o di rimozione dei nidi secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera a OPN si applica ai nidi in o su edifici utilizzati per un certo numero di anni solo durante la cova di cui al capoverso 1. Al di fuori di questo periodo, tuttavia, il proprietario dell’edificio può effettuare la ristrutturazione del suo edificio rimuovendo questi nidi senza autorizzazione. Per esempio, i nidi di rondine o di cicogne possono essere rimossi da un edificio solo se questi uccelli sono in migrazione o nel loro quartiere d’inverno. In questo capoverso sono menzionati anche gli allevatori di colonie nella zona di insediamento. Questo si riferisce in particolare ai corvi, che come allevatori di colonie spesso si riproducono sui vecchi alberi di giardini e parchi direttamente davanti agli edifici e possono essere un notevole fastidio a causa del rumore e degli escrementi. Tuttavia, poiché né il rumore né le feci sono considerati come danni causati dalla selvaggina, nessuna misura secondo l’articolo 12 capoverso 2 LCP può essere approvata per questa specie di uccelli durante il periodo di protezione previsto dal diritto federale. A causa della cacciabilità di questa specie di uccelli, nell’ambito dell’autodifesa, durante la stagione della caccia prevista dal diritto federale per questa specie di uccelli potrebbero essere consentite al gestore della proprietà misure adeguate presso i nidi (art. 12 cpv. 3 LCP). Lo stesso vale per le città o i comuni per quanto riguarda la gestione delle colonie di corvi che causano problemi nei loro parchi e nelle aree verdi (p. es. nei pressi di cimiteri o di ospedali). In ogni caso, deve essere garantita la protezione delle madri e dei giovani animali dipendenti (art. 9 cpv. 2 OCP).

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