Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
Art. 16 cpv. 1, 3 e 4
1Ogni anno entro il 30 giugno i Cantoni comunicano all’UFAM in particolare:
a. il periodo di protezione delle specie selvatiche cacciabili;
b. l’effettivo delle principali specie animali cacciabili e protette;
c. il numero di animali abbattuti nell’ambito della caccia, per ordine del Cantone o nell’ambito dell’autodifesa;
d. il numero di animali morti;
e. il numero di animali protetti imbalsamati;
f. il numero di autorizzazioni di caccia accordate;
g. il numero e il tipo di autorizzazioni accordate per l’impiego di mezzi ausiliari vietati;
h. i mezzi impiegati per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina.
3Previa consultazione dei Cantoni, l’UFAM stabilisce i requisiti concreti per la statistica federale della caccia.
4Ogni anno l’UFAM pubblica la statistica federale della caccia.
L’articolo sulla statistica della caccia corrisponde in buona parte all’articolo attuale, ma è stato riformulato e completato.
Capoverso 1: l’obbligo dei Cantoni di comunicare all’UFAM i dati statistici richiesti è fissato, come finora, al 30 giugno dell’anno successivo. I Cantoni comunicano all’UFAM le seguenti informazioni: secondo la lettera a, il periodo di protezione per tutte le specie cacciabili a livello federale sarà quello previsto dal diritto cantonale. Secondo la lettera b del diritto vigente, l’effettivo delle principali specie cacciabili e protette. Secondo la lettera c, come finora, il numero di animali abbattuti, per cui i Cantoni dovranno distinguere tra (a) abbattuti nell’ambito della caccia regolare, (b) abbattuti in occasione di abbattimenti straordinari ordinati dall’autorità e (c) abbattuti nell’ambito dell’autodifesa. Secondo la lettera d, essi comunicano il numero di animali morti (selvaggina). Secondo la lettera e, come finora essi comunicano il numero di animali protetti imbalsamati. Secondo la lettera f, come finora, il numero di permessi di autorizzazioni rilasciate, anche se nella legislazione vigente questo era descritto come numero di cacciatori. Secondo la lettera g il numero di autorizzazioni per l’impiego di armi, munizioni, mezzi ausiliari e metodi vietati. Secondo la lettera h il costo dei danni causati dalla selvaggina, distinguendo tra il costo per il risarcimento e il costo per prevenire tali danni.
Capoversi 2: i requisiti concreti per i dati della statistica della caccia sono definiti dall’UFAM e i Cantoni sono consultati preventivamente.
Capoverso 3: le rilevazioni per la statistica federale della caccia sono effettuate conformemente all’ordinanza sulla raccolta di dati statistici (RS 431.012.1) e sono pubblicate (anche in Internet) su mandato dell’UFAM con il nome di «Censimento federale della caccia» (cfr. n. 112 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche).
Art. 16a Comunicazione di disposizioni
Le autorità cantonali competenti comunicano all’UFAM:
a. le autorizzazioni che riguardano costruzioni, impianti, impianti accessori, modifiche fondiarie, concessioni ed eventi sportivi nonché manifestazioni sociali di altro tipo nelle zone protette secondo l’articolo 11 capoverso 1 e 2 della legge sulla caccia;
b. le disposizioni per regolare gli effettivi di specie protette secondo l’articolo 7a della legge sulla caccia;
c. le disposizioni secondo l’articolo 11 capoverso 5 e secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia contro animali di specie cacciabili o protette.
Questo articolo è nuovo e mira in particolare a consentire all’UFAM, nell’ambito della sua alta sorveglianza sull’esecuzione cantonale del diritto in materia di caccia, di controllare, esaminare ed eventualmente intervenire contro le relative autorizzazioni.
54 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066