Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Le autorizzazioni di cui alla lettera a riguardano determinati interventi e progetti di costruzione all’interno delle aree federali di protezione della fauna selvatica o delle riserve d’uccelli acquatici e migratori federali nonché le autorizzazioni per eventi sportivi o sociali in queste aree di protezione; l’elenco è esaustivo. Le autorizzazioni di cui alla lettera b riguardano la regolazione di specie protette (art. 7a LCP). Le autorizzazioni di cui alla lettera c riguardano gli abbattimenti straordinari ordinati dalle autorità, in cui si distingue tra abbattimenti straordinari all’interno delle aree federali di protezione della fauna selvatica e delle riserve di uccelli acquatici (secondo l’art. 11 cpv. 5 LCP) e abbattimenti straordinari ordinati dalle autorità di singoli animali selvatici nocivi di specie cacciabili e protette all’esterno delle aree federali di protezione della fauna selvatica e delle riserve di uccelli acquatici (art. 12 cpv. 2 LCP). L’obbligo di notificare le disposizioni contro i singoli animali che causano danni è particolarmente importante per le specie cacciabili, poiché il diritto di ricorso delle organizzazioni contro tali disposizioni è revocato (art. 12 cpv. 2 LCP, ultimo periodo). La formulazione scelta nella revisione della legge sulla caccia non priva deliberatamente l’UFAM del suo diritto di ricorso, motivo per cui aumenta la sua importanza come autorità di alta sorveglianza.

Allegato 2 Specie animali non indigene la cui importazione e detenzione sono vietate

Nome scientifico Nome italiano

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Ibridi tra lupo e cane

Nell’allegato 2 saranno elencati i nuovi ibridi tra lupo e cane (i cosiddetti cani lupo). secondo l’articolo 8bisdell’OCP, in futuro ne saranno vietate l’importazione e la detenzione. Per le deroghe relative a detenzioni o zoo esistenti vale il commento relativo alla modifica del 15 luglio 2012 dell’OCP. Conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 86 OPAn), per ibrido secondo la presente ordinanza si intende il prodotto di un incrocio diretto tra lupo e cane (generazione F1) fino alla seconda generazione di incrocio (generazione F3). Questa limitazione ha senso, perché gli animali provenienti da incroci che vanno al di là della generazione F3, difficilmente potrebbero essere distinti dal lupo o dal cane. Tali ibridi lupo-cane lupo stanno godendo di una crescente popolarità in Europa, con l’aumento del numero di lupi. Il motivo di questo divieto è che tenere questi animali è di solito molto difficile e i loro detentori sono spesso oberati di lavoro. La maggior parte di essi si separa da questi animali, per questo motivo si dovrebbe evitare che questi ibridi tra lupi e cani possano fuggire in Svizzera o essere liberati in libertà. Possibili ibridi possono anche verificarsi in natura, poiché non esiste una barriera riproduttiva tra cane e lupo, in quanto gli animali appartengono pur sempre alla stessa specie. Le autorità sarebbero tuttavia tenute a eliminare tali ibridi dall'ambiente naturale (art. 8bisOCP).

5 Modifica di altri atti normativi

Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali

Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani

Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali. La responsabilità per i cani da protezione del bestiame ufficiali di cui all’articolo 10b dell’ordinanza del 29 55 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066