Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
febbraio 19882 sulla caccia è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei. La responsabilità per i cani da caccia di cui all’articolo 2a dell’ordinanza sulla caccia è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di recupero e d’inseguimento di animali selvatici.
Questo capoverso contiene due modifiche. In primo luogo, il secondo periodo introduce il concetto di cane da protezione del bestiame ufficiale, con il quale si intendono i cani da protezione del bestiame allevati, addestrati, testati, tenuti e impiegati a livello professionale secondo l’articolo 10b dell’ordinanza sulla caccia e che sono registrati dall’UFAM nella banca dati dei cani AMICUS. La responsabilità dei detentori di questi cani sarà agevolata solo per i cani ufficiali per cui si garantisce che solo tali animali possano essere impiegati secondo la strategia sviluppata dall’UFAM per la prevenzione degli infortuni e dei conflitti con i cani da protezione del bestiame (parte II dell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM concernente la protezione del bestiame).
Come seconda modifica viene aggiunto un terzo periodo che disciplina la responsabilità del detentore di un cane da caccia (guardacaccia, cacciatore), se cattura un animale selvatico durante la caccia ed eventualmente lo uccide. Secondo la proposta di modifica dell’ordinanza sulla caccia, sarà definito lo scopo per il quale i cani da caccia vengono impiegati nell’ambito della caccia (art. 2a cpv. 2 OCP). Il loro impiego per la caccia «prima del colpo» è definito12 come la ricerca, la segnalazione o l’inseguimento ad alta voce di animali selvatici sani, mentre il loro uso «dopo il colpo» è descritto come la ricerca e la segnalazione di animali selvatici ammalati, per cui sarà previsto che i cani da caccia possono afferrare e, se necessario, anche uccidere animali selvatici ammalati, feriti o incapaci di volare nell’ambito di questo scopo d’impiego. Tale presa ed eventualmente l’uccisione di animali selvatici feriti è spesso l’unico e più veloce modo possibile per l’abbattimento di emergenza di un animale selvatico ferito, soprattutto durante il recupero. In casi come questi, tuttavia, è importante evitare che il detentore del cane da caccia (guardacaccia, cacciatore) entri in conflitto con la vigente disposizione penale dell’articolo 77 dell’ordinanza sulla protezione degli animali
quando utilizza il suo cane per la caccia. A tale scopo sarà aggiunto un terzo periodo che stabilisce che lo scopo del cane da caccia viene preso in considerazione nella valutazione della responsabilità del detentore del cane da caccia (guardacaccia, cacciatore) secondo l’articolo 77 dell’ordinanza sulla protezione degli animali. Va sottolineato che la definizione dello scopo d’impiego dei cani da caccia scelta nell’ordinanza sulla caccia esclude l’uso prima del colpo di quelle razze di cani da caccia che inseguono la selvaggina solo a vista e in silenzio per afferrarla direttamente e ucciderla (cacciatori a vista, da presa). Anche se questo tipo di caccia con i cani non sarebbe al momento praticabile in Svizzera, occorre osservare che i detentori non sarebbero esonerati dalla responsabilità sancita in questo articolo se il loro cani inseguissero la selvaggina. Allo stesso modo, la responsabilità dovrebbe valere solo se si afferrassero ed eventualmente uccidessero animali selvatici nel contesto della caccia, ma non per gli esseri umani. Quindi, se un cane da caccia ferisce un essere umano durante la caccia, la responsabilità del detentore rimane invariata secondo il primo periodo di questo articolo. Né si escluderà la responsabilità civile del detentore per i danni causati dal suo cane (danni causati dalla caccia), per esempio se il cane causasse un incidente d’auto.
Allegato 2
Tabella 2, Requisiti particolari, numero 13, secondo periodo Per la tenuta in cattività per la caccia con il falcone si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 6bis dell’ordinanza del 29 febbraio 198813 sulla caccia; per la tenuta in cattività per l’esposizione si applicano le prescrizioni della presente ordinanza.
12 Il latrato sulle tracce della selvaggina si chiama «abbaio»: l’abbaio su traccia avviene quando si fiuta la traccia; lo scagno a vista nel caso di inseguimento visivo; l’abbaio a fermo indica il latrato continuo del cane al cospetto della selvaggina.
13 RS 922.01 56 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066