Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

La detenzione di rapaci per falconeria è generalmente disciplinata nell’ordinanza sulla protezione degli animali (allegato 2 tabella 2 OPAn). Sebbene l’opzione della «tenuta in cattività per falconeria» sia esplicitamente menzionata nell’ordinanza sulla protezione degli animali come forma di detenzione dei rapaci (tabella 2, requisiti particolari, numero 13), essa non è definita. Tuttavia, al fine di utilizzare i rapaci per la caccia o per dissuadere gli stormi di uccelli per evitare danni causati dalla selvaggina, l’UFAM disciplina in dettaglio la falconeria nell’ordinanza sulla caccia (art. 6bisOCP). Con il presente complemento nell’ordinanza sulla protezione degli animali si chiarisce che la falconeria secondo l’ordinanza sulla caccia è valida solo per i rapaci che vengono tenuti da impiegare per la caccia. Per tenuta in cattività per falconeria di rapaci per spettacoli di volo, tuttavia, valgono ancora le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali. Le disposizioni generali dell’ordinanza sulla protezione degli animali si applicano anche alla detenzione di rapaci che non vengono più tenuti per la caccia.

Ordinanza del 30 settembre 199114 sulle bandite federali

Titolo

Ordinanza sulle aree di protezione della fauna selvatica (OAPFS)

A causa del cambiamento di nome da bandite federali ad aree di protezione della fauna selvatica, occorre modificare il nome (titolo) di questa ordinanza.

Sostituzione di un’espressione

Nell’intero atto normativo l’espressione «bandita» è sostituita con «area di protezione della fauna selvatica», con i relativi adeguamenti grammaticali.

Si rinvia al commento corrispondente in merito all’ordinanza sulla caccia «Sostituzione di un’espressione».

Art. 2 cpv. 2 lett. c

L’inventario federale delle aree federali di protezione della fauna selvatica (inventario) comprende per ogni area di protezione:

a. c. disposizioni particolari che differiscono dalle disposizioni generali di protezione di cui agli articoli 5 e 6 nonché la loro durata di validità;

La disposizione di questa lettera è riformulata. Per «misure particolari» s’intende che la scheda degli oggetti per ogni singola area protetta può elencare, oltre agli obiettivi specifici di protezione, anche disposizioni che sono specificamente orientate alla singola area protetta e che si applicano esclusivamente a tale area. Può trattarsi, per esempio, della menzione in buona fede di un vecchio diritto d’utilizzo che esisteva già prima che l’area fosse protetta. Anche se queste disposizioni possono discostarsi da quelle di protezione, non devono inficiare in modo sostanziale l’obiettivo di protezione effettivo dell’area. L’adattamento proposto corrisponde alla formulazione dell’articolo 2 capoverso 2 lettera c ORUAM.

14 RS 922.31 57 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066