Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Art. 3 lett. b

D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi:

b. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell’oggetto, se il perimetro viene ampliato con una superficie almeno equivalente;

All’articolo 3 lettera b l’aggettivo «equivalente» rimane invariato in italiano (la modifica concerne il testo tedesco). Questa disposizione attua l’articolo 11 capoverso 3 LCP, che parla anch’esso di un sostituto «equivalente». L’equivalenza comprende fondamentalmente due dimensioni, la dimensione della parte di una zona e la sua qualità in termini di diversità delle specie e degli spazi vitali. Quando si riduce la dimensione di un perimetro esistente di una zona protetta, la Confederazione e i Cantoni devono disporre di un certo margine di manovra che non sia determinato solo dalla superficie. In un caso specifico, può avere senso sostituire una superficie che deve essere liberata dal perimetro della zona di protezione della fauna con un’area un po’ più piccola ma tanto più importante come spazio vitale per determinate specie destinatarie.

Art. 5 cpv. 1 periodo introduttivo nonché lett. fbis, g e h, cpv. 3

1 Nelle aree di protezione della fauna selvatica vigono le seguenti disposizioni generali:

f. sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell’ambito dell’esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettere a e b, nonché 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 maggio 201415 sugli atterraggi esterni;

fbisla circolazione di aeromobili civili senza occupanti, in particolare di droni è vietata; sono fatte salve le operazioni di polizia e le operazioni di salvataggio. Inoltre, i Cantoni possono accordare eccezioni per:

1. la ricerca scientifica;

2. i programmi di sorveglianza degli effettivi di animali e degli spazi vitali;

3. le ispezioni alle infrastrutture;

4. le registrazioni fotografiche o video realizzate nell’ambito di un evento autorizzato secondo l’articolo 5 capoverso 2 OAPFS e per produzioni di pubblico interesse;

g. le attività sulla neve fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati;

h. è vietato circolare con veicoli motorizzati su strade alpestri e forestali nonché impiegare veicoli di qualsiasi tipo sulle strade pedonali di sesta classe e lontano da strade nonché da percorsi agricoli e forestali, fatta eccezione per il loro uso da parte dei guardacaccia oppure per lavori agricoli o selvicolturali. In casi motivati, i Cantoni possono accordare eccezioni.

3Abrogato

L’articolo 5 dell’ordinanza sulle bandite federali (OBAF) disciplina le disposizioni relative alla protezione delle specie.

Capoverso 1: l’uso di aeromobili senza occupanti (droni) nelle bandite federali era già vietato nell’attuale capoverso 1 della lettera fbis. Questo divieto sarà integrato da una possibilità di deroga da parte dei Cantoni. Tali eccezioni possono avere un senso, per esempio per la sorveglianza ufficiale delle zone protette o per la trasmissione televisiva di eventi sportivi (p. es. gare ciclistiche). Questa disposizione recepisce nel diritto federale la prassi attuale dei Cantoni di rilasciare permessi eccezionali. In ogni caso, è chiaro che si tratta di eccezioni,

che devono essere giustificate caso per caso. Alla lettera g il termine «attività sciatoria» è sostituito da «attività sulla neve». Negli ultimi anni, oltre allo sci di fondo e allo sci, sono stati creati nuovi sport sulla neve, come per esempio le escursioni con le racchette da neve. Con il nuovo termine, tutti gli sport sulla neve conosciuti e anche quelli futuri, che sono simili allo «sci» nel loro effetto sulla fauna selvatica, sono vincolati al rispetto dell’obbligo di piste da sci, piste da fondo e percorsi. Alla lettera h vengono riorganizzati e chiariti gli attuali divieti di circolazione sul terreno o sui sentieri nelle zone di protezione della fauna selvatica. In linea di

15 RS 748.132.3

58 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066