Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

principio, non vi è alcuna modifica al contenuto della disposizione, ma è formulata in modo chiaro. In particolare, è ormai chiaro che il ciclismo, comprese le mountain bike, non è consentito sui sentieri della classe 6.

Art. 6 cpv. 4

Abrogato

Questo capoverso può essere in seguito alla nuova formulazione dell’articolo 2 capoverso 2 lettera c e perché le disposizioni della LPN sono comunque applicabili, a meno che non vi sia un articolo in conflitto nel diritto in materia di caccia (cfr. art. 18 cpv. 4 LPN).

Art. 7 cpv. 4

4 L’Ufficio federale di topografia segnala nelle carte nazionali per attività sulla neve le aree federali di protezione della fauna selvatica nonché i percorsi utilizzabili al loro interno.

Questo capoverso deve essere adattato per analogia al nuovo articolo 4e capoverso 1 dell’ordinanza sulla caccia. Nel capoverso 4, il verbo «...definisce...» è sostituito con «...segnala...». Ciò chiarisce che l’Ufficio federale di topografia non esclude le zone di tranquillità per la fauna selvatica e i percorsi utilizzabili al loro interno. Questa competenza spetta ai Cantoni, come stabilito anche dalla sentenza del 18 gennaio 2018 del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna (100.2017.154U). La Confederazione prende le decisioni dei Cantoni e le segnala con prodotti che coprono tutta la Svizzera, come le carte nazionali o le rappresentazioni sui portali Internet.

Titolo prima dell’art. 9

Abrogato

Il titolo della sezione «Provvedimenti venatori» sarà cancellato. Gli articoli della presente sezione disciplinano in particolare la regolazione degli effettivi di animali nelle aree di protezione della fauna selvatica. Poiché tali misure di regolazione nelle aree di protezione della fauna selvatica sono adottate esclusivamente allo scopo di prevenire i danni causati dalla selvaggina, è meglio inserire gli articoli di questa sezione in quella precedente dal titolo «Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina». Gli articoli di questa sezione risulteranno così conformi anche all’ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM).

Art. 9 cpv. 6

6 Per attuare i provvedimenti di regolazione i Cantoni possono far capo, oltre che agli organi di protezione della selvaggina, a cacciatori legittimati.

L’attuale formulazione dell’articolo 9 capoverso 6 OBAF che parla di «effettuazione dei piani» non è chiara. Ci si è chiesti se «i piani» si riferiscano solo all’articolo 9 capoverso 4 OBAF o anche all’articolo 9 capoverso 3 OBAF. È sensato, ed è ormai prassi comune, che i Cantoni possano rivolgersi alle persone autorizzate alla caccia per ottenere misure di regolazione sia nelle zone parzialmente che in quelle integralmente protette.

59 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066