Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

Avamprogetto modifica ODCA

1. Situazione iniziale

Nell’ambito dell’allestimento dei profili del DNA, sono affidati due compiti alla

Confederazione: il riconoscimento dei laboratori e la vigilanza su di essi nel loro

funzionamento corrente. Il primo di questi compiti è svolto dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) (art. 53 nLEGU; art. 2 cpv. 1 ODCA), il secondo dall’Ufficio

federale di polizia (fedpol; art. 2 cpv. 2 ODCA).

La legge federale del 15 giugno 20181 concernente gli esami genetici sull’essere umano (di seguito: nLEGU) comporta modifiche all’ordinanza del 14 febbraio 20072 sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA). Tali modifiche sono da un lato di natura formale, soprattutto per quanto concerne i rinvii alle norme di legge oggetto di

revisione, dall’altro riguardano in parte il contenuto, per esempio per quanto concerne l’introduzione di nuove disposizioni in materia di trattamento di dati genetici, di utilizzazione dei campioni nonché di protezione e sicurezza dei dati. Inoltre occorre tenere in debita considerazione le esigenze di adeguamento resesi necessarie, indipendentemente dalla nLEGU, durante i 13 anni trascorsi dall’entrata in vigore dell’ordinanza. Saranno pertanto completate e/o precisate le disposizioni concernenti le prove interlaboratorio, il subappalto a un altro laboratorio, i requisiti per l’esecuzione di un’analisi del DNA finalizzata ad accertare il rapporto di filiazione nonché gli emolumenti.

2. Commento ai singoli articoli dell’ODCA

Ingresso

La disposizione di delega determinante, conformemente alla nLEGU, figura ora all’articolo 53 capoverso 3 di tale legge.

Art. 1 lett. a

Le disposizioni previste dalla nLEGU che devono essere precisate nell’ODCA sono ora contenute negli articoli 47–53.

Art. 2 Competenze

Si tratta di un adeguamento di carattere redazionale: è ora introdotta l’abbreviazione

«DFGP» per il Dipartimento federale di giustizia e polizia (cpv. 1) e «fedpol» per l’Ufficio federale di polizia (cpv. 2).

Art. 3

Anche l’articolo 3 è interessato da modifiche di carattere redazionale: nella nLEGU l’obbligo di riconoscimento cui sono soggetti i laboratori che allestiscono profili del DNA ai sensi della stessa legge è ora disciplinato dall’articolo 53 capoverso 1. La base giuridica che accorda al DFGP la competenza per il riconoscimento dei laboratori è costituita ora dalla legge del 20 giugno 20033 sui profili del DNA e non più dalla rispettiva ordinanza d’esecuzione, come

1FF 2018 2965

2 RS 810.122.2

3RS 363