Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 9 pagine

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Avamprogetto modifica ODCA

In sostanza, i loci esaminati devono, nella misura del possibile, essere selezionati in modo tale da rendere visibili eventuali incompatibilità significative ai fini di una possibile esclusione. Si parla di incompatibilità quando dall’analisi di un locus emerge che il bambino non presenta alcuna caratteristica comune con il padre o la madre. Se le analisi indicano una possibile mutazione, il laboratorio deve integrare tali risultati in un calcolo biostatistico. Se non è raggiunto un valore di probabilità ≥99,9 %, occorre far ricorso a tutti gli strumenti offerti dalla scienza e dalla tecnica al fine di analizzare ulteriori loci autosomici, i loci dei cromosomi X e Y e il DNA mitocondriale.

Nel singolo caso può accadere che sia disponibile il profilo di un solo genitore (situazione che si verifica spesso in caso di esame di un ricongiungimento familiare nel quadro del diritto migratorio). In singoli casi del genere, debitamente motivati, ai sensi del capoverso 3

occorrerà esaminare più di 16 loci autosomici del DNA. Ciò vale anche qualora vengano riscontrate mutazioni.

Quando si determina la filiazione nella relazione madre, figlio e probando (soprattutto:

presunto padre; cosiddetto trio; cpv. 2), è necessario che sia raggiunto un valore di

probabilità biostatistico ≥99,9 % secondo gli attuali standard tecnici e scientifici generalmente riconosciuti. Un grado di probabilità «di almeno il 99,8 per cento» per l’esclusione di

paternità, analogamente a quanto richiesto dal Tribunale federale in una decisione del 1986, oggi non può più essere infatti considerato determinante.10

Art. 12a

In seguito alla collocazione nell’articolo 12 della nuova disposizione concernente i metodi d’analisi volti a determinare il rapporto di filiazione, il vigente articolo 12 diviene ora

l’articolo 12a.

L’articolo 12a corrisponde interamente all’attuale articolo 12 ODCA. Il tenore del capoverso 5 è identico a quello del vigente articolo 13 capoverso 3 ODCA, che è stato trasferito in

ragione di un più stretto nesso materiale.

Art. 12b Stretti congiunti

Secondo l’articolo 48 capoverso 1 lettera b nLEGU, gli stretti congiunti devono aver

acconsentito alla determinazione del rapporto di filiazione della persona deceduta, dove per «stretti congiunti» s’intende questa cerchia di persone nella sua totalità. L’articolo 12b

delimita la cerchia degli «stretti congiunti». Queste persone devono poter far valere che l’allestimento del profilo del DNA lede i loro diritti della personalità.

Art. 12c Prelievo del campione a titolo cautelare in caso di particolare urgenza

L’articolo 48 capoverso 3 nLEGU stabilisce la procedura da seguire quando gli stretti

congiunti chiamati ad acconsentire alla determinazione della filiazione della persona

deceduta ai sensi dell’articolo 48 capoverso 1 non sono raggiungibili.11 Tuttavia, vi sono casi in cui i congiunti, sebbene siano raggiungibili, non possono essere contattati per ragioni di

10DTF 112 II 14 consid. 2.c; cfr. inoltre: 5A_745/2014, consid. 2.4 seg.

11Cfr. il commento all’art. 48 cpv. 3 nLEGU contenuto nel messaggio del Consiglio federale, FF 2017 4916 seg.