Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 9 pagine
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Avamprogetto modifica ODCA
invece figura nella versione attuale.
Art. 7 cpv. 2 lett. c e 4
In virtù del nuovo articolo 16b capoverso 4, tutti i laboratori, a prescindere che siano
riconosciuti a titolo definitivo o provvisorio, devono disporre di un programma che garantisca l’uso sicuro dei campioni e dei dati genetici. L’articolo 7 può essere quindi semplificato: il capoverso 2 lettera c contiene ora un rinvio alla disposizione di cui sopra. Inoltre, il
capoverso 4 è soppresso integralmente. Non è infatti più necessario che l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) dia il suo parere specifico sui laboratori che hanno presentato una domanda di riconoscimento provvisorio. Tale obbligo poteva in ogni caso applicarsi solo ai laboratori che non sono soggetti al diritto cantonale in materia di protezione dei dati.
Art. 9 Prove interlaboratorio
Le prove interlaboratorio sono uno degli strumenti principali per verificare se la qualità
dell’attività dei laboratori di analisi è conforme ai requisiti di legge. La disposizione di cui all’articolo 9 ODCA viene ora precisata e ampliata in alcuni punti.
Resta valido l’obbligo per i laboratori di partecipare due volte all’anno a una prova
interlaboratorio (cpv. 1).
Cpv. 2: secondo il diritto vigente i laboratori presentano all’Ufficio federale di polizia (fedpol) i risultati delle prove interlaboratorio «entro la fine di febbraio dell’anno successivo».
L’esperienza dimostra che di norma sono necessari all’incirca tre mesi prima che i laboratori dispongano di tali risultati. Di conseguenza, se la prova interlaboratorio ha luogo ad esempio a dicembre o gennaio, il termine di presentazione previsto per la fine di febbraio (diritto vigente) potrebbe far sì che fedpol riceva i risultati soltanto un anno dopo lo svolgimento della prova. Il fatto che le autorità vengano a conoscenza , nel singolo caso, di eventuali carenze qualitative in modo così tardivo non è conciliabile con l’obbligo legale per i laboratori di soddisfare, possibilmente in modo costante, le esigenze in materia di qualità. La nuova disposizione statuisce pertanto che il laboratorio comunichi a fedpol i risultati della prova interlaboratorio «immediatamente».
Cpv. 3: se la prova interlaboratorio ha evidenziato lacune, il laboratorio è tenuto ora ad analizzarle all’interno di un rapporto destinato a fedpol, indicando anche le misure da
adottare per colmarle. Il laboratorio deve quindi procedere in tal senso senza attendere un mandato ad hoc da parte di fedpol. Questa nuova disposizione, analogamente alla
comunicazione «immediata» a fedpol del risultato della prova, intende creare le condizioni ottimali affinché eventuali lacune riguardanti le procedure di lavoro del laboratorio possano essere eliminate più rapidamente a partire dal momento in cui vengono riscontrate.