Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Avamprogetto modifica ODCA

particolare urgenza. In effetti può, ad esempio, accadere che una persona manifesti

l’interesse a determinare la propria filiazione con una determinata persona poco prima dell’inumazione o della cremazione di quest’ultima. In simili casi urgenti occorre procedere conformemente alla norma generale concernente l’assunzione di prove a titolo cautelare di cui all’articolo 158 in combinato disposto con l’articolo 261 e seguenti del Codice di

procedura civile (CPC12). Estendendo tale norma alla presente materia, ne deriva che spetterà a un tribunale decidere se sia possibile prelevare un campione dalla persona deceduta per determinare la filiazione. Con le nuove norme nell’ODCA non viene pertanto creato in alcun modo nuovo diritto, bensì viene rinviato, per ragioni di trasparenza,

indirettamente alle norme processuali civili in vigore (cpv. 1).

Inoltre viene chiarito che il laboratorio deve conservare il campione fino alla decisione definitiva in merito all’allestimento del profilo del DNA della persona deceduta (cpv. 2).

Art. 13 Trattamento dei campioni

Il nuovo articolo 13 costituisce una fusione degli attuali articoli 13 e 14 ODCA, scevri dei punti ormai disciplinati esaustivamente dalle norme ISO relative alle attività dei laboratori. È mantenuta pertanto la disposizione che stabilisce il principio essenziale della doppia analisi (cpv. 1) come pure la disposizione speciale concernente i campioni prelevati da persone che hanno subito trapianti di midollo osseo e da gemelli (cpv. 2).

Art. 14 Abrogato

In virtù della nuova formulazione dell’articolo 13 (cfr. sopra i relativi commenti), la presente disposizione può essere abrogata integralmente.

Art. 16a Conservazione dei campioni al di fuori di procedure ufficiali

In relazione ai procedimenti civili e amministrativi, i vigenti articoli 32 capoverso 2 e 33 capoverso 3 LEGU come pure i nuovi articoli 49 capoverso 2 e 50 capoverso 3 nLEGU statuiscono che i campioni, i dati risultanti e la documentazione di laboratorio devono essere conservati dal laboratorio fino a quando il giudice o l’autorità competente ne abbiano ordinato la distruzione dopo il passaggio in giudicato della relativa decisione o sentenza. A tale riguardo non esiste alcuna necessità di regolamentazione supplementare. Nell’ordinanza resta solo da disciplinare nel nuovo articolo 16a la durata di conservazione per i campioni prelevati conformemente all’articolo 51 nLEGU, ossia al di fuori di una procedura ufficiale.

Art. 16b Protezione dei campioni e dei dati genetici

La presente disposizione precisa l’articolo 10 nLEGU. I capoversi 1–3 sono identici

all’articolo 4 AP-OEGU.

Art. 17 Vigilanza

Il contenuto della presente disposizione corrisponde a quello dell’articolo 17 ODCA, con un’unica eccezione: non è infatti più previsto che fedpol possa incaricare anche la

«Commissione di esperti per gli esami genetici» ossia, secondo l’attuale denominazione, la

12RS 272