Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 9 pagine
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Avamprogetto modifica ODCA
erkannte_labors.html.
I singoli metodi di esame genetico-molecolare che un determinato laboratorio è autorizzato ad adottare sono elencati in maniera esaustiva nella decisione di accreditamento del Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Le decisioni di accreditamento per i singoli laboratori sono contenute al seguente link:
https://www.sas.admin.ch/sas/it/home/ueberuns/willkommen.html → Ricerca degli organismi Feldfunktion geändert accreditati.
Art. 11 cpv. 1 e 2
Le modifiche all’articolo 11 sono di carattere redazionale. Il contenuto dei capoversi 1 e 2 è stato riunito nel nuovo capoverso 1 per semplificare e rendere più chiara la disposizione; i rinvii alla LEGU sono stati aggiornati.
Per via di questa fusione, il capoverso 2 viene abrogato.
Art. 12 Metodi d’analisi volti a determinare il rapporto di filiazione
Conformemente all’articolo 296 capoverso 2 primo periodo del Codice di procedura civile (CPC)7 «le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all’accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute.» Il livello di prova applicabile è definito dal diritto privato federale.8
Dopo circa dodici anni di applicazione pratica dell’ordinanza, si è rivelato necessario stabilire nella stessa ordinanza i requisiti minimi validi per i laboratori in materia di accertamento dei rapporti di filiazione sulla base di una perizia del DNA. Vista l’importanza oggettiva che la determinazione di una filiazione o dell’identità riveste, è importante che i laboratori tengano conto delle circostanze concrete al momento di definire la portata della loro analisi e sfruttino tutto il ventaglio di metodi di analisi disponibili per ottenere il miglior risultato possibile.
Secondo il capoverso 1, il rapporto di filiazione deve essere ricercato «conformemente allo stato della scienza e della tecnica». Questa formulazione implica che l’analisi del DNA in questione deve essere conforme sia allo stato attuale sia allo stato generalmente
riconosciuto della scienza e della tecnica.
Questo rinvio indiretto sotto forma di clausola generale garantisce che i requisiti validi ai fini della determinazione del rapporto di filiazione siano sempre al passo con i progressi
scientifici e tecnici. Un ruolo determinante in questo ambito è svolto dalle
«Recommandations pour les expertises génétiques en filiation» (raccomandazioni per
l’esecuzione di esamini genetici di filiazione) della Società svizzera di medicina legale
(SSML)9. In generale, il numero di loci del DNA da analizzare e la loro localizzazione devono essere selezionati in modo tale da ottenere la maggiore pertinenza possibile riguardo alla configurazione familiare da accertare.
7RS 272
8BSK ZPO- Steck, n. 17 ad art. 296
9Consultabile al sito Internet https://www.sgrm.ch/inhalte/Forensische-Genetik/Recommanda- Feldfunktion geändert tions_SSML_pour_les_expertises_ge__ne__tiques_en_filiation.pdf (disponibile soltanto in francese e in tedesco)