Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 9 pagine

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Avamprogetto modifica ODCA

«Commissione federale per gli esami genetici sull’essere umano» (CEEGU) di effettuare ispezioni (a differenza dell’attuale art. 17 cpv. 2). Nei tredici anni trascorsi dall’entrata in vigore dell’ordinanza, non è infatti mai stato assegnato un incarico in tal senso.

Il tenore della presente disposizione si appoggia, mutatis mutandis, in larga misura

all’articolo 27 AP-OEGU.

Art. 20 Emolumenti

Il contenuto del vigente articolo 20 ODCA è ripreso integralmente nella nuova versione della norma (cpv. 3 e 4).

Inoltre gli emolumenti per le attività del DFGP (cpv. 1) e di fedpol (cpv. 2) sono ora stabiliti singolarmente. Le tariffe degli emolumenti corrispondono a quelle applicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o dal SAS per attività analoghe (per l’UFSP: cfr.

allegato 4 n. 1 AP-OEGU; per la SAS: cfr. art. 6 dell’ordinanza del 10 marzo 200613 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento).

Art. 21 Abrogato

A distanza di circa dodici anni dalla sua entrata in vigore, questa disposizione può essere abrogata: il termine transitorio di tre mesi per la trasmissione successiva di una domanda di riconoscimento da parte dei laboratori di analisi che hanno già allestito perizie sulla filiazione prima dell’entrata in vigore dell’ODCA è ormai scaduto da tempo (cpv. 1 e 2). Allo stesso modo non è più necessaria sul piano pratico una normativa speciale per il riconoscimento dei laboratori di analisi che erano già stati accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero prima dell’entrata in vigore dell’ODCA (cpv. 3).

Allegato 1, Norma determinante per l’accreditamento dei laboratori giusta l’articolo 4

capoverso 1 lettera a

A essere determinante non è più la norma europea EN ISO/IEC 17025, bensì la norma svizzera SN EN ISO/IEC 17025:2018.

Allegato 2, Norme applicabili al sistema di gestione della qualità determinanti ai fini

dell’affidamento di un mandato in subappalto a un laboratorio non riconosciuto in Svizzera o a un laboratorio all’estero

I mandati affidati in subappalto a un laboratorio non riconosciuto in Svizzera o a un

laboratorio all’estero possono riguardare procedure di analisi rientranti nell’ambito di

applicazione della norma SN EN ISO 15189:2012 – Requisiti riguardanti la qualità e la competenza. Il sistema di gestione della qualità del laboratorio deve pertanto essere

conforme alle prescrizioni della norma SN EN ISO/IEC 17025:2018 o della norma SN EN ISO 15189:2012.

3. Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

13 RS 946.513.7