Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 9 pagine
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Avamprogetto modifica ODCA
La presente modifica dell’ODCA non richiede alcun onere aggiuntivo e pertanto alcuna risorsa supplementare, né per fedpol che, conformemente all’articolo 2 capoverso 2 ODCA, è competente per i compiti previsti dalla presente ordinanza, né per il SAS.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni
L’ODCA già nella sua versione attuale non attribuisce alcun compito ai Cantoni. La presente revisione parziale non apporta alcun cambiamento in tal senso.
3.3 Ripercussioni per i laboratori
Con la modifica dell’ordinanza, alcuni obblighi dei laboratori sono definiti in maniera più precisa e in parte più restrittiva. Tuttavia, nel complesso ciò non comporta oneri
supplementari per i laboratori. Ad esempio, se una prova interlaboratorio evidenzia errori nel processo di analisi , il laboratorio in questione deve analizzare gli errori e indicare le
necessarie misure correttive all’interno di un rapporto destinato a fedpol (art. 9 cpv. 3 AP-ODCA). La comunicazione a fedpol in quanto tale potrebbe pertanto risultare a prima vista più complicata. Occorre, tuttavia, considerare che l’analisi degli errori e le misure correttive sarebbero state comunque richieste da fedpol in una fase di verifica successiva della prova interlaboratorio. Per quanto concerne invece gli oneri più precisi per i laboratori previsti dall’articolo 16b AP-ODCA nell’ambito della protezione dei campioni e dei dati genetici, si tratta perlopiù di condizioni che devono essere già adempite per ottenere un accreditamento. L’introduzione delle disposizioni di cui agli articoli 12b e 12c AP-ODCA permetterà inoltre di sgravare i laboratori dall’effettuare accertamenti di natura giuridica e amministrativa in questi casi particolari, peraltro spesso complicati dal punto di vista umano, legati alla
determinazione della filiazione di una persona deceduta.
3.4 Ripercussioni per l’economia e la società
Il Consiglio federale ritiene che il quadro giuridico creato nel 2007 dall’ODCA per l’analisi del DNA in materia civile e amministrativa si sia affermato. Grazie alle integrazioni e alle
precisazioni introdotte dalle presenti modifiche, l’ordinanza continuerà a garantire che i laboratori riconosciuti esercitino la loro attività con la qualità richiesta, sotto la vigilanza di fedpol. Le presenti modifiche non comportano per il resto alcuna ripercussione per
l’economia e la società.