Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 13 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
Modifica della legge federale sui sistemi d’informazione militari
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
la nuova legge del 28 settembre 20185 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS), emanata in esecuzione della direttiva (UE) 2016/680, si applica anche al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), motivo per cui si dovrebbe tenere conto delle disposizioni della LPDS nel caso della comunicazione di dati con i servizi informazioni.
Per il PS va sottolineato come aspetto positivo il fatto che ora, nel testo tedesco, diversi articoli vengano formulati tenendo conto del genere.
4.2 Pareri sulle singole disposizioni del progetto
Titolo
La LKMD critica la formulazione del titolo del disegno di legge poiché a suo avviso induce erroneamente a pensare che l’esercito sia subordinato al DDPS o costituisca una parte di esso. L’esercito, subordinato al Parlamento, e il DDPS, subordinato al Consiglio federale, sono infatti due istituzioni diverse. Il DDPS – in particolare l’amministrazione militare – fornisce supporto all’esercito e gestisce gli affari militari fintanto che non viene mobilitato quest’ultimo. Pertanto, la LKMD propone il seguente nuovo titolo: «Legge federale sui sistemi d’informazione militari e sui sistemi d’informazione in seno al DDPS».
Art. 1 cpv. 1
Il PS accoglie favorevolmente l’estensione del campo d’applicazione, che considera troppo ristretto, ai sistemi d’informazione non militari. Non comprende tuttavia perché all’articolo 1 capoverso 1 lettera c non venga menzionato il servizio civile. Inoltre, ritiene che l’articolo 1 capoverso 1 lettera d sia una disposizione generale insufficiente. Chiede pertanto un ulteriore ampliamento del campo d’applicazione della LSIM.
La LKMD critica la formulazione del titolo del disegno di legge poiché a suo avviso induce erroneamente a pensare che l’esercito sia subordinato al DDPS o costituisca una parte di esso. L’esercito, subordinato al Parlamento, e il DDPS, subordinato al Consiglio federale, sono infatti due istituzioni diverse. Il DDPS – in particolare l’amministrazione militare – fornisce supporto all’esercito e gestisce gli affari militari fintanto che non viene mobilitato quest’ultimo. Pertanto, la LKMD propone di adeguare l’articolo 1 capoverso 1 come segue: «La presente legge disciplina il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di altri dati personali nonché di profili della personalità (dati) nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).».
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva
In riferimento alla prevista istituzione di una base legale per l’utilizzo del numero d’assicurato AVS in sistemi d’informazione non militari del DDPS, VD richiama l’attenzione sui rischi legati all’utilizzo sistematico del numero d’assicurato AVS in caso di eccessiva interconnessione dei sistemi d’informazione.
Art. 7 cpv. 2, primo periodo
Per AG la domanda che si pone è quali siano i compiti che devono essere svolti dall’Amministrazione federale stessa. È infatti dell’avviso che, negli ambiti sensibili, sia necessario evitare una dipendenza da terzi a livello tecnico. Inoltre, secondo AG, nell’Amministrazione dovrebbe essere presente un know-how sufficiente a garantire la sicurezza dei dati, che è esplicitamente richiesta ai fini del coinvolgimento di terzi.