Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 13 pagine

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Modifica della legge federale sui sistemi d’informazione militari

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

BE afferma che, oltre all’obbligo di prestare servizio militare e all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, la Costituzione federale (Cost.) non prevede un obbligo di prestare servizio civile che possa essere adempiuto, motivo per cui, a suo avviso, nell’articolo 14 capoverso 2 occorre rinunciare all’utilizzo di questa espressione e adeguare la frase introduttiva come segue (modifica sottolineata):

2Esso contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di prestare

servizio militare che prestano il servizio civile sostitutivo volontario;

Art. 17 (Sistema d’informazione PISA)

BE propone di specificare nel rapporto esplicativo che i dati devono essere conservati finché le autorità cantonali ne fanno uso. Questo perché, ai fini dell’adempimento dei compiti secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera a LSIM, per i Cantoni potrebbe essere indispensabile avere a disposizione i dati per un periodo più lungo.

16 Cantoni (ZH, UR, OW, NW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VS, NE, GE) e la CG MP nonché la SSU chiedono che il periodo di conservazione previsto dall’articolo 17 capoverso 5, pari a cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile, venga prorogato a dieci anni al massimo. Un periodo di conservazione di cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile non sarebbe infatti sufficiente in determinati casi che richiedono regolarmente ricerche dispendiose in termini di tempo, ad esempio per quanto concerne i militari in ferma continuata che si trasferiscono all’estero dopo aver adempiuto l’obbligo di prestare servizio militare e tornano in Svizzera dopo cinque anni. Anche OW ritiene che il periodo di conservazione di cinque anni non sia sufficiente e cita come esempio la riscossione delle tasse d’esenzione dall’obbligo militare dovute dalle persone che rientrano dall’estero, per la quale l’articolo 38 LTEO prevede un termine di prescrizione di dieci anni al massimo in caso di sospensione e interruzione della prescrizione stessa.

Al fine di garantire la disponibilità di tutti i dati personali rilevanti per la riscossione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, BE propone di integrare l’articolo 17 capoverso 5 come segue (integrazione sottolineata):

5Gli altri dati del PISA sono conservati per cinque anni al massimo a de-

correre dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, dall’obbligo

di prestare servizio di protezione civile, dal servizio civile sostitutivo per l’adem-

pimento dell’obbligo di prestare servizio militare o dal pagamento integrale della

tassa d’esenzione dall’obbligo militare conformemente all’articolo 59 Cost.

nonché dall’obbligo di notifica.

Art. 47 cpv. 1 (Sistema d’informazione MEDIS FA)

FR deplora l’abrogazione dell’articolo 47 capoverso 1. A suo avviso, infatti, la conservazione dei dati medici e psicologici in archivi separati da quelli contenenti gli altri dati offre alle persone interessate una migliore garanzia, in particolare tenendo conto dei diversi periodi di conservazione.

Art. 56 (Sistema d’informazione ISB)

FR è dell’avviso che l’articolo 56 dovrebbe specificare quali documenti rientrano nei «documenti personali necessari per la valutazione di una consulenza o di un’assistenza sociale».