Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 13 pagine
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Modifica della legge federale sui sistemi d’informazione militari
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
Art. 186 cpv. 3
Per FR appare necessario precisare le situazioni a cui si applica l’articolo 186 capoverso 3.
4.3 Ulteriori temi e disposizioni non interessati dal progetto
Art. 1 cpv. 3 LSIM
AG afferma che la LSIM non conferisce la qualità di parte alle persone registrate e che secondo il vigente articolo 1 capoverso 3 LSIM, non interessato dalla modifica, è applicabile la legge federale del 19 giugno 19929 sulla protezione dei dati (LPD) per quanto la LSIM non contenga norme speciali. AG presume che questo disciplinamento si applichi anche alle presenti modifiche.
Sistema d’informazione PISA (in generale)
14 Cantoni (BE, UR, OW, NW, BS, BL, SH, AR, AI, GR, TG, TI, VS, GE) e la CG MPP nonché la SSU chiedono di valutare un’estensione del PISA al servizio civile. Per la riscossione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare e per il suo rimborso a chi ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio ci si basa infatti sui dati del PISA. A tal fine e anche per aggiornare i dati personali, occorre collegare il sistema relativo alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare al PISA attraverso un’interfaccia. Il sistema dipende dalla disponibilità temporale dei dati finché la tassa d’esenzione non è pagata integralmente o, in caso di differimento del servizio (militare o civile), finché non viene raggiunto il totale obbligatorio dei giorni di servizio. Purtroppo, però, le prestazioni nell’ambito del servizio civile, contrariamente a quelle relative al servizio di protezione civile, non sono ancora aggiornate nel PISA. Per motivi di efficienza, a medio termine sarebbe auspicabile che anche la registrazione, da parte dei centri competenti in materia di servizio civile, dei giorni di servizio civile prestati avvenisse tramite il PISA. Come alternativa, OW propone di puntare alla creazione di un’interfaccia per collegare E-ZIVI ai sistemi dedicati alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare
BE è inoltre dell’avviso che i dati delle persone inabili al servizio e di quelle che prestano servizio civile dovrebbero poter essere trasferiti dal registro cantonale delle persone (GERES) tramite il PISA, in quanto sistema principale per provare l’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare, finché non sia stata pagata integralmente anche la tassa d’esenzione dall’obbligo militare. BE lo fa già e, in tale contesto, ritiene che sia auspicabile adottare la stessa procedura in tutta la Svizzera.
FR fa notare che la legge prevede di disciplinare la gestione del personale della protezione civile tramite il PISA, il che a suo avviso rappresenta solo una conferma della prassi attuale. Inoltre, trova incoerente il fatto che, nell’allegato 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 200910 sui sistemi d’informazione militari (OSIM), il Comando Istruzione sia designato quale detentore della collezione di dati del PISA, poiché la protezione civile è un compito cantonale e i dati del personale della protezione civile dovrebbero appartenere ai Cantoni.
VD si chiede se sia necessario adeguare anche altre disposizioni, ad esempio in relazione alla nuova LTEO e alla problematica, già emersa, delle persone naturalizzate non più presenti del PISA, che tuttavia sono soggette alla LTEO e devono essere «recuperate» cercandole manualmente in file Excel con migliaia di persone e inserendole eventualmente in un sistema.
Art. 14 cpv. 2 (Sistema d’informazione PISA)
Secondo BE, per svolgere i compiti loro assegnati nel quadro dell’adempimento dell’articolo 59 Cost. i Cantoni dipendono da processi efficienti e, in particolare, dall’utilizzo dei sistemi elettronici esistenti. Per BE il PISA è il sistema centrale a tal fine, sin dalla prima registrazione. I dati