Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 13 pagine
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Modifica della legge federale sui sistemi d’informazione militari
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
concernenti lo stato civile e l’indirizzo vengono infatti trasferiti nel PISA tramite interfacce dal GERES e ciò vale anche per le persone che prestano servizio civile e pagano la tassa d’esenzione dall’obbligo militare nonché per le persone inabili al servizio. Per questi motivi, BE è dell’avviso che, per le persone che prestano servizio civile e per quelle inabili al servizio, i Cantoni debbano continuare ad avere la possibilità di gestire tali dati elettronicamente tramite le interfacce esistenti con il sistema relativo alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare e nella stessa sessione di lavoro in cui vengono eseguiti i compiti inerenti alla tenuta dei controlli militari. BE propone pertanto di aggiungere nell’articolo 14 capoverso 2 una nuova lettera c dal tenore seguente (aggiunta sottolineata):
c. dati concernenti l’indirizzo e lo stato civile di cui le autorità dei Cantoni ancora
necessitano dopo la decisione d’ammissione.
Art. 17 cpv. 3 (Sistema d’informazione PISA)
BE osserva che, dall’introduzione dell’ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs), la maggior parte della truppa viene prosciolta dall’obbligo di prestare servizio militare non più secondo l’anno di nascita, ma in base al periodo di permanenza nell’esercito e che, secondo la LPPC riveduta, nel frattempo entrata in vigore il 1° gennaio 2021, lo stesso principio si applica anche alle persone che prestano servizio di protezione civile. Pertanto, propone di adeguare l’articolo 17 capoverso 3 come segue (modifiche sottolineate):
3I dati concernenti lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e il decesso sono te-
nuti almeno sino all’anno in cui la persona interessata compie 40 anni, ma al
massimo sino all’anno in cui la persona sarebbe stata prosciolta per motivi
d’età dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio
di protezione civile.
Secondo BE, questo adeguamento dell’articolo 17 capoverso 3 non comporta una modifica della prassi, bensì soltanto una precisazione del testo di legge. A BE sembra ragionevole fissare come limite il 40° anno di età, in primo luogo perché, a seconda dell’anno della naturalizzazione o della mutazione, il pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare è effettuato entro il 36° anno di età, e in secondo luogo perché la maggior parte dei militari viene prosciolta all’età di 40 anni; inoltre, anche i dati delle persone dichiarate doppiamente inabili al servizio devono essere conservati fino al 40° anno di età. Secondo BE, solo se i dati venissero conservati così a lungo le amministrazioni della tassa potrebbero procedere alla tassazione anche delle persone meno giovani.
Anche VD propone lo stesso adeguamento del contenuto dell’articolo 17 capoverso 3, ma senza indicare una formulazione concreta.
Capitolo 6 sezione 1 (titolo prima dell’art. 168)
FR precisa che, nel testo francese, la rubrica della sezione 1 del capitolo 6 dovrebbe avere come titolo «Système d'information du Centre de dommages du DDPS».