Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 13 pagine

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Modifica della legge federale sui sistemi d’informazione militari

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

VD rimanda ai requisiti di cui all’articolo 10a LPD. Visto che la maggior parte dei sistemi d’informazione serve a trattare dati sensibili o addirittura segreti di difesa, secondo VD occorrerebbe disciplinare meglio i casi in cui è possibile fornire dati personali a terzi, in particolare quando si tratta della trasmissione di dati personali in Paesi che, secondo l’elenco dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), non offrono un adeguato livello di protezione. A tale proposito, VD osserva che, conformemente al Cloud Act statunitense, la giurisdizione americana si applica non solo alle società statunitensi, ma anche alle società straniere controllate da capitale americano. Ciò potrebbe portare alla divulgazione di dati militari svizzeri qualora si scegliesse una soluzione cloud statunitense o una società controllata dagli Stati Uniti. Inoltre, VD fa notare che il segreto d'ufficio potrebbe essere violato se i dati soggetti al segreto d’ufficio sono trattati all’estero.

Per il PS la collaborazione con fornitori di prestazioni TIC esterni è, in linea di principio, comprensibile. A questo proposito accoglie favorevolmente l’indicazione del fatto che, nell’ambito di tale collaborazione, viene garantita la sicurezza dei dati. Fa tuttavia notare che nel rapporto esplicativo non viene esplicitata la formulazione di cui all’articolo 7 capoverso 2. Per il PS si pongono pertanto le seguenti domande: di che tipo di dati concernenti la persona si tratta? Per quanto tempo i fornitori di prestazioni TIC esterni hanno accesso ai dati personali? Come si garantisce che i dati personali sensibili non vengano utilizzati in modo improprio? Come si garantisce che i dati personali non vengano conservati più a lungo del necessario? Chi controlla il rispetto della disposizione e con quali modalità di attuazione?

Art. 8

BE accoglie favorevolmente la formulazione concisa. A suo avviso, nel rapporto esplicativo è necessario precisare che, prima di cancellare i dati, occorre assolutamente prendere in considerazione le esigenze dei Cantoni. Per questi ultimi è infatti essenziale che i dati rimangano disponibili per il giusto periodo di tempo fino al pagamento integrale della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Soprattutto in relazione all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare da parte di specialisti e all’eventuale rimborso delle relative tasse d’esenzione a seguito del differimento del servizio, la conservazione – caso per caso – dei dati oltre il 65° anno di età riveste un’importanza fondamentale.

Per FR l’articolo 8 dovrebbe contenere un riferimento al termine oltre il quale i dati verranno cancellati dall’archivio, o comunque almeno un rimando alla legislazione concernente l’Archivio federale.

Art. 14 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2, frase introduttiva (Sistema d’informazione PISA)

Affinché vengano incluse tutte le persone, anche quelle inabili al servizio, BE propone di integrare la frase introduttiva dell’articolo 14 capoverso 1 come segue (integrazione sottolineata):

1Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di notifica,

delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di

prestare servizio militare, del personale previsto per il promovimento della pace

nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di

durata limitata dell’esercito:

Anche VD ritiene che, per fare in modo che tutte le persone siano registrate nel PISA, sia più appropriato parlare di «persone soggette all’obbligo di notifica» nella frase introduttiva dell’articolo 14 capoverso 1. A suo avviso, questo è importante per i Cantoni ad esempio in relazione alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, poiché altrimenti mancherebbero i dati delle persone che non sono più presenti nel PISA ma che, in virtù della legge federale del 12 giugno 19596 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO) riveduta, sono nuovamente sottoposte alla tassa.

6 RS 661