Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 13 pagine

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Modifica della legge federale sui sistemi d’informazione militari

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

4 Pareri sul progetto posto in consultazione (disegno di legge) e sul rapporto esplicativo

Qui di seguito vengono presentati i pareri materiali espressi in merito al contenuto del disegno di legge o del rapporto esplicativo. Le posizioni di principio degli interpellati sono riprodotte e riassunte secondo il loro significato, cioè in parte anche utilizzando altre parole, senza tenere conto delle differenze di formulazione. Per i testi esatti si rimanda ai pareri pubblicati dalla Cancelleria federale. Le valutazioni generali del progetto, già esposte al numero 3 (approvazione o rigetto con o senza proposta/e di modifica), non vengono ulteriormente discusse.

4.1 In generale

11 Cantoni (BE, UR, OW, NW, SO, BS, BL, AR, TI, VS, GE) e la CG MPP nonché la SSU sottolineano la necessità di accogliere e tenere in considerazione le esigenze dei Cantoni per una gestione efficiente e sicura dei dati personali. Per LU è importante che le norme non ostacolino il trattamento efficiente dei dati, cosa che – a suo avviso – è garantita dal progetto posto in consultazione. Secondo 13 Cantoni (ZH, BE, UR, OW, NW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, VS, GE) nonché la CG MPP e la SSU, non si dovrebbero né sopprimere né cancellare i dati di cui i Cantoni hanno ancora bisogno per adempiere i loro compiti secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera a LSIM.

11 Cantoni (UR, OW, NW, SO, BL, AR, AI, GR, AG, TI, VS, GE) nonché la CG MPP e la SSU fanno notare che il 20 dicembre 2019 il Parlamento federale ha adottato la legge federale del 20 dicembre 20192 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), che è stata sottoposta a revisione totale e la cui entrata in vigore, al momento della redazione del parere, era prevista per il 1° gennaio 2021 (data in cui la legge è poi entrata effettivamente in vigore). Di conseguenza, a loro avviso è opportuno prendere sempre in considerazione, nei presenti documenti, le pertinenti disposizioni della LPPC sottoposta a revisione totale.

BE fa notare che il disegno di modifica si riferisce all’attuale legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati (LPD), che, presumibilmente, prima dell’entrata in vigore della modifica della LSIM dovrebbe essere sostituita da una nuova legge sottoposta a revisione totale. Ritiene quindi opportuno tenere d’occhio tale revisione. Sottolinea in particolare il fatto che, visto che la nozione di «profilo della personalità», utilizzata nella LSIM, sarà sostituita nella LPD con quella di «profilazione», l’articolo 19 capoverso 3 LPD – al quale si fa riferimento nel rapporto esplicativo per motivare l’abrogazione dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LSIM – non troverà più riscontro nella nuova LPD.

FR ritiene che il periodo di conservazione dei dati debba essere per quanto possibile ridotto, in particolare in riferimento ai sistemi d’informazione LMS DDPS, FA-SVSAA, SCHAMIS e MDM nonché a quelli per i simulatori. A suo avviso sarebbe inoltre necessario precisare se i dati vengono comunicati d’ufficio o su richiesta degli interessati. Infine, presuppone che gli accessi siano verbalizzati mediante procedura di richiamo.

GE constata che il progetto non prevede ripercussioni per i Cantoni. Tuttavia, qualora l’attuazione della legge dovesse comunque avere ripercussioni sui propri sistemi d’informazione, ritiene opportuno essere informato nel più breve tempo possibile per poter apportare i necessari adeguamenti.

VD sottolinea la necessità di rispettare i principi generali sanciti dal diritto in materia di protezione dei dati, di disciplinare con precisione la comunicazione a terzi, il periodo di conservazione, gli accessi nonché le interfacce tra i singoli sistemi e di prestare particolare attenzione alla comunicazione transfrontaliera dei dati. A suo avviso l’accesso ai singoli sistemi dovrebbe essere limitato ai dati strettamente necessari e utili ai fini dell’adempimento dei compiti e, di conseguenza, nelle disposizioni d’esecuzione o negli allegati occorre stabilire chi ha accesso a quali dati e come (sola lettura, sola scrittura ecc.). A tale proposito può essere preso come esempio l’allegato 1 dell’ordinanza SI-MIC del 12 aprile 20064. In presenza di dati personali sensibili e in caso di profilazione, la comunicazione ad altre autorità dovrebbe essere disciplinata e soggetta a condizioni. VD ricorda inoltre che

2 RS 520.1

3 RS 235.1

4 RS 142.513