Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 13 pagine

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Modifica della legge federale sui sistemi d’informazione militari

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Art. 167d (Sistema d’informazione JORASYS)

In riferimento all’articolo 167d lettera e, il PS dichiara di accogliere favorevolmente il fatto che si tenga conto dell’obiettivo, fissato nel programma di legislatura, di fornire le prestazioni stat ali in modo efficiente e il più possibile digitale. A tale proposito trova opportuna la pianificazione di un’interfaccia attraverso la quale determinati dati concernenti la persona possono essere ripresi da organi autorizzati. Inoltre, a suo avviso, l’ampliamento dell’accesso online a dati personali sensibili in materia di possesso di armi, formazione, carriera professionale o conoscenze linguistiche deve essere associato a maggiori misure di sicurezza. Infine, il PS deplora il fatto che il rapporto esplicativo non illustri in che modo la sicurezza dei dati può essere garantita durante la loro elaborazione online.

Sistema d’informazione IPSA (in generale, art. 167i, 167j e 167l)

AG sostiene l’istituzione di una base legale formale per il sistema d’informazione IPSA. In merito all’articolo 167i lettera e ritiene che la registrazione nell’IPSA, in generale, di dati sull’orientamento politico e ideologico dei militari sia una questione delicata. A suo avviso, si potrebbe invece valutare la possibilità di concentrarsi sulla natura della minaccia, ossia sulla vicinanza di una persona in particolare al terrorismo, allo spionaggio o all’estremismo violento (analogamente a quanto avviene nel caso della legge federale sulle attività informative).

A livello generale AG afferma anche che, se nei relativi materiali venisse trattato il tema del rapporto tra il SPPEs e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), si contribuirebbe a rendere più chiara la legge. A suo avviso andrebbe chiarito ad esempio se la raccolta di dati presso i servizi informazioni (art. 167j lett. c) comprende anche i dati che il SIC può raccogliere soltanto con misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.

Inoltre, AG trova molto lungo il periodo di conservazione dei dati previsto dall’articolo 167l, che è pari a dieci anni al massimo dopo il venir meno del motivo del rilevamento.

TG propone di rinunciare all’introduzione del previsto sistema d’informazione IPSA. A tale proposito fa riferimento all’articolo 100 della legge militare del 3 febbraio 19957 (LM), che disciplina i compiti degli organi competenti per la sicurezza militare. Aggiunge inoltre che, con gli articoli 167g–167l, si dovrebbe concedere ai collaboratori del SPPEs il permesso di raccogliere dati personali presso servizi informazioni esteri per il nuovo sistema d’informazione IPSA da allestire e di trattarli. Ciò consentirebbe di registrare dati di intelligence esteri riguardanti cittadini svizzeri. L’articolo 6 della legge federale del 25 settembre 20158 sulle attività informative (LAIn) stabilisce tuttavia che solo il SIC può curare le relazioni della Svizzera con servizi esteri. Secondo TG non si capisce perché ora, per quanto concerne le questioni militari, si debba creare un registro con dati non verificati di servizi informazioni esteri. I dati non verificati dovrebbero addirittura poter essere trasmessi all’unità organizzativa Personale dell’esercito, con la conseguenza che la valutazione delle carriere dei quadri militari svizzeri potrebbe essere influenzata da servizi informazioni esteri. TG ritiene che decisioni così importanti debbano essere prese soltanto basandosi su dati corretti e giuridicamente fondati, motivo per cui le considera estremamente delicate non solo dal punto di vista della politica di sicurezza, ma anche nell’ottica del diritto in materia di protezione dei dati.

Art. 179p (Sistema d’informazione MDM)

FR ritiene che il concetto di soci in affari «potenziali in futuro» di cui all’articolo 179p lettera a debba essere precisato.

7 RS 510.10

8 RS 121