Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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tribuenti perché non sanno di doverlo fare. Inoltre, vi sono difficoltà di applicazione per le imprese estere che di fatto riscuotono l’imposta, ma non la versano. La regolamentazione vigente è però insoddisfacente anche per le imprese sul territorio svizzero destinatarie della prestazione. A seguito dell’imposta sussidiaria sull’acquisto gravante la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero, attualmente un’impresa sul territorio svizzero che acquista tali prestazioni da un’impresa estera deve sempre assicurarsi che l’impresa fornitrice della prestazione sia soggetta all’IVA in Svizzera e che fatturi le proprie prestazioni indicando l’IVA. Diversamente, l’impresa sul territorio svizzero corre il rischio di dover poi conteggiare essa stessa l’imposta per dette prestazioni. L’assoggettamento all’imposta sull’acquisto delle forniture e delle prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero da imprese estere per persone assoggettate all’imposta permette di abolire questo obbligo supplementare di verifica, determinando di conseguenza uno sgravio amministrativo. Inoltre, i destinatari della prestazione non dovranno pagare l’IVA all’impresa estera prima di poterne chiedere la restituzione all’AFC, ma potranno dichiarare l’imposta sulla prestazione acquistata all’estero nello stesso rendiconto in cui la deducono a titolo di imposta precedente. In questo modo non dovranno impegnare liquidità (art. 1 cpv. 2 lett. b, 10 cpv. 2 lett. b, c e d, 18 cpv. 1, 20b, 45, 45a, 45b, 45c, 48 e 49 AP-LIVA).
– I prodotti per l’igiene mestruale, che attualmente sono imponibili all’aliquota normale del 7,7 per cento, saranno d’ora in poi imponibili all’aliquota ridotta del 2,5 per cento (attuazione della mozione Maire 18.4205; art. 25 cpv. 2 n. 10 AP-LIVA).
– Le tasse per la partecipazione attiva a manifestazioni culturali vengono escluse dall’imposta, come già accade per le tasse di partecipazione (ad es. tasse d’iscrizione) a manifestazioni sportive (attuazione della mozione Page 17.3657; art. 21 cpv. 2 n. 14bis AP-LIVA).
– Le indennità versate dagli assicuratori malattia a reti di medici per le prestazioni delle cure coordinate connesse a cure mediche sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA in quanto parte delle cure mediche (attuazione della mozione Humbel 19.3892; art. 21 cpv. 2 n. 3bis AP-LIVA).
– I sussidi sono mezzi finanziari che non hanno carattere di controprestazione e devono quindi essere distinti dal rapporto di prestazione imponibile. Si è in presenza di un rapporto di prestazione imponibile quando una prestazione viene eseguita in cambio di una controprestazione e tra questi due elementi esiste una stretta correlazione economica nel senso che la prestazione determina una controprestazione. Di conseguenza, nel caso dei sussidi manca sia l’elemento della prestazione che quello della stretta correlazione economica tra prestazione e controprestazione. Nella maggior parte dei casi si può stabilire oggettivamente chi versa e chi riceve i mezzi finanziari. Le situazioni in cui il destinatario della prestazione non può essere definito chiaramente sono invece problematiche. Tale situazione si verifica ad esempio quando una collettività pubblica fa adempiere a terzi un compito prescritto dalla legge ed eroga i mezzi finanziari necessari a tal fine, regolamentando dettagliatamente in un contratto con il beneficiario lo scopo per cui devono essere utilizzati questi mezzi. Da un lato, si