Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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ancora possibile, ma sono in corso i lavori necessari a tal fine. Per ragioni correlate all’economicità della riscossione, si rinuncia a un ulteriore allineamento alla normativa dell’UE, in cui la distinzione tra imprese e non imprese non è necessariamente legata all’esistenza di una registrazione ma, ad esempio, alla forma giuridica della società.

Non soggiacciono all’imposta sull’acquisto le forniture di imprese estere che secondo l’articolo 7 capoverso 3 LIVA sono considerate eseguite sul territorio svizzero. Conformemente all’articolo 7 capoverso 3 lettera a LIVA, le forniture dall’estero in territorio svizzero sono considerate eseguite sul territorio svizzero se l’impresa fornitrice dispone di una cosiddetta dichiarazione d’adesione estero e non rinuncia alla sua applicazione. Tale dichiarazione permette all’impresa fornitrice di effettuare l’importazione a proprio nome anziché a nome dei clienti in territorio svizzero. In questo modo è possibile ridurre i costi amministrativi, in particolare se il numero di clienti è particolarmente alto. Per lo stesso motivo, in questi casi l’impresa estera non deve essere tenuta a fare una distinzione tra forniture soggiacenti all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e forniture soggiacenti all’imposta sull’acquisto, ma deve poter sempre fatturare l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Di conseguenza, anche le forniture che secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera b LIVA sono considerate eseguite sul territorio svizzero non devono essere assoggettate all’imposta sull’acquisto, poiché in questo caso si tratta di un trasferimento automatico del luogo della fornitura in territorio svizzero, previsto dalla legge e paragonabile agli effetti prodotti dalla dichiarazione d’adesione estero.

Affinché per l’impresa destinataria sul territorio svizzero sia chiaro che si tratta di una fornitura che, contrariamente al principio generale, non soggiace all’imposta sull’acquisto, l’impresa fornitrice estera sarà tenuta a segnalare in forma appropriata, in base a una nuova disposizione che verrà introdotta a livello di ordinanza, che va fatturata l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Anche il contenuto normativo dell’articolo 45 capoverso 1 lettera d LIVA è trasposto interamente in questo capoverso.

Capoverso 2 lettere a e b: il contenuto normativo del vigente articolo 45a LIVA per le prestazioni B2B è stato completamente integrato nelle lettere a e b. Già nel diritto vigente, in forza dell’articolo 45a LIVA, le prestazioni esenti dall’imposta di cui all’articolo 23 LIVA e le prestazioni escluse dall’imposta di cui all’articolo 21 LIVA non soggiacciono all’imposta sull’acquisto. Questa regola si applica alle prestazioni escluse dall’imposta anche quando l’impresa fornitrice della prestazione sfrutta la possibilità di optare volontariamente per l’imposizione di tali prestazioni. Dato che l’opzione di cui all’articolo 22 LIVA procura all’impresa fornitrice della prestazione un vantaggio, segnatamente il diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA), non sembra né opportuno né sensato assoggettare dette prestazioni all’imposta sull’acquisto. Tanto più che l’impresa fornitrice della prestazione non ha la possibilità di verificare la correttezza della dichiarazione fatta dall’impresa destinataria e che eventuali correzioni con effetto retroattivo apportate dal contribuente o dall’AFC avrebbero ripercussioni su due soggetti fiscali anziché su uno, ripercussioni non auspicabili dal punto di vista del principio dell’economicità del pagamento e della riscossione.