Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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Il tenore del capoverso 3 corrisponde a quello del vigente articolo 45 capoverso 2 lettera b LIVA relativo all’assoggettamento all’imposta sull’acquisto delle persone non iscritte nel registro nei contribuenti. A seguito della nuova imposta sull’acquisto per il trasferimento di diritti di emissione e diritti analoghi (art. 45b AP-LIVA), anche questi acquisti sono menzionati in relazione alla soglia d’acquisto.
Art. 45b
Il capoverso 1 disciplina il trattamento fiscale del trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi. Fino alla sentenza del Tribunale federale del 9 aprile 2019, l’AFC considerava questi trasferimenti quale commercio di diritti-valore escluso dall’imposta in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA. Con questa sentenza del Tribunale federale tali trasferimenti sono qualificati come prestazioni di servizi imponibili secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA. Dato che sono facilmente trasferibili, in passato i suddetti diritti, certificati e simili sono stati spesso utilizzati per ottenere in modo fraudolento il versamento dell’imposta precedente, senza che l’IVA sulla corrispondente cifra d’affari fosse stata pagata. Il danno finanziario è stato stimato in diversi miliardi di euro l’anno. Per prevenire le frodi, nella primavera del 2010 l’UE ha adeguato la direttiva IVA e autorizzato gli Stati membri a trasferire al destinatario della prestazione l’obbligo fiscale soggettivo per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra.
Con l’introduzione dell’imposta sull’acquisto per ogni trasferimento di diritti, certificati e simili si garantisce, in linea con le condizioni quadro europee, che il debito fiscale e la deduzione dell’imposta precedente riguardino sempre lo stesso soggetto fiscale. In questo modo non è possibile chiedere la restituzione di imposte precedenti che non sono state versate a titolo d’imposta sulla cifra d’affari.
Fino all’introduzione della presente disposizione di legge, per prevenire le frodi siffatti trasferimenti si dovrebbero eseguire imperativamente attraverso la procedura di notifica (cfr. n. 4.2).
Il tenore del capoverso 2 corrisponde a quello del vigente articolo 45 capoverso 2 LIVA. A seguito della nuova imposta sull’acquisto per il trasferimento di diritti di emissione e diritti analoghi secondo il capoverso 1, in relazione alla soglia d’acquisto vanno inoltre menzionate le altre prestazioni di servizi che conformemente all’articolo 45a soggiacciono all’imposta sull’acquisto e sono eseguite per non contribuenti.
Art. 45c
Siccome nell’ambito dell’imposta sull’acquisto lo status di persona iscritta nel registro dei contribuenti IVA della Svizzera o del Liechtenstein è rilevante ai fini della distinzione tra prestazioni B2B e B2C, si fornisce ora una definizione di persona iscritta. Poiché la Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono il territorio svizzero ai sensi dell’IVA, va considerato persona iscritta chiunque sia iscritto nel registro dei contribuenti in Svizzera o nel Liechtenstein. Dal registro IDI, accessibile al pubblico, si può evincere se una persona è iscritta nel registro dei contri-