Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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Capoverso 2 lettera c numeri 1–3: in caso di vendita di biglietti d’entrata, di prestazioni della ristorazione e prestazioni di trasporto di persone, per l’impresa fornitrice della prestazione sarebbe un onere sproporzionato fatturare l’IVA alle persone non iscritte nel registro dei contribuenti e non fatturarla alle persone iscritte. Per questa ragione, come nel diritto vigente, per queste prestazioni di servizi «sul posto» l’IVA deve essere fatturata in linea di principio dall’impresa fornitrice. Soltanto nei rari casi in cui un’impresa estera esegua tali prestazioni di servizi esclusivamente a favore di persone iscritte nel registro dei contribuenti e pertanto non sia assoggettata all’imposta sul territorio svizzero si applicherebbe l’imposta sull’acquisto. Un caso di applicazione potrebbe essere la vendita da parte di un’impresa estera di biglietti d’entrata per una fiera di settore cui partecipano soltanto persone iscritte nel registro dei contribuenti.

Capoverso 2 lettera c numero 4: come nel diritto vigente, anche in futuro le prestazioni di servizi elettronici e di telecomunicazione eseguite da imprese estere dovranno sempre soggiacere all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero se l’impresa estera fornitrice delle suddette prestazioni è iscritta nel registro dei contribuenti della Svizzera o del Liechtenstein. Questa procedura semplifica notevolmente il rendiconto che l’impresa estera fornitrice allestisce per l’AFC, poiché detta impresa non deve verificare se i clienti sono iscritti nel registro dei contribuenti. Inoltre, l’impresa spesso dispone di pochi dati relativi ai clienti e da tali prestazioni non si evince se le stesse sono acquisite per scopi imprenditoriali o non imprenditoriali. Soltanto se un’impresa estera esegue siffatte prestazioni esclusivamente a favore di persone iscritte nel registro dei contribuenti e non è pertanto assoggettata all’imposta sul territorio svizzero, l’imposta sull’acquisto si applica anche alle prestazioni di servizi elettronici e di telecomunicazione.

Capoverso 3: questa disposizione non determina alcun cambiamento della situazione giuridica. La situazione rimane invariata anche per quanto riguarda l’inizio dell’assoggettamento all’imposta sull’acquisto di una persona iscritta nel registro dei contribuenti della Svizzera o del Liechtenstein, che è fissato nel momento in cui tale persona acquista per la prima volta prestazioni soggiacenti a detta imposta.

Art. 45a

Il capoverso 1 disciplina ora l’imposta sull’acquisto per le prestazioni di servizi nelle relazioni B2C, il cui luogo è determinato in base al principio del luogo del destinatario, motivo per cui la regolamentazione è limitata alle «persone non iscritte». Conformemente al diritto vigente, si specifica che le prestazioni transfrontaliere B2C eseguite da imprese estere già iscritte nel registro dei contribuenti svizzero soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e non all’imposta sull’acquisto.

Il capoverso 2 lettere a e b corrisponde al capoverso 2 lettere a e b dell’articolo 45 AP-LIVA relativo all’imposta sull’acquisto per prestazioni B2C.

Il capoverso 2 lettera c corrisponde al capoverso 2 lettera c numero 4 dell’articolo 45 AP-LIVA. Suddividendo l’imposta sull’acquisto per le prestazioni B2B e B2C in due articoli, le disposizioni applicabili alle relazioni B2C devono essere ripetute.