Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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buenti svizzero e se è quindi considerata un’impresa. Per le persone iscritte nel registro dei contribuenti IVA del Liechtenstein non esiste ancora la possibilità di consultare tale registro online, ma i relativi lavori preparatori sono in corso. Determinante è unicamente lo status di iscrizione del destinatario della prestazione al momento dell’esecuzione della prestazione. Un’eventuale iscrizione o cancellazione retroattiva di un contribuente non influisce quindi in alcun modo sullo status al momento dell’esecuzione della prestazione. Analogamente, l’iscrizione del fornitore estero della prestazione nel registro dei contribuenti della Svizzera o del Liechtenstein al momento dell’esecuzione della prestazione costituisce l’unico criterio per determinare un’esclusione dall’imposta sull’acquisto secondo l’articolo 45 capoverso 2 lettera c AP-LIVA per le prestazioni di servizi ivi menzionate.

I titolari di imprese individuali iscritti nel registro IDI sono considerati persone iscritte anche per le prestazioni acquistate all’estero a titolo privato e devono pertanto conteggiare l’imposta sull’acquisto. Questa imposta non può essere dedotta a titolo di imposta precedente.

Art. 48 cpv. 1

Il dettame dell’articolo 39 capoverso 1 LIVA, in virtù del quale il rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute è considerato il tipo di rendiconto standard per l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, deve essere applicato anche all’imposta sull’acquisto. Pertanto, all’opposto del sistema in vigore, ora il momento determinante per la nascita del debito fiscale, ovvero il pagamento dell’imposta sull’acquisto, è in linea di principio quello della ricezione della fattura (lett. a). Il debito fiscale sorge, come finora, al momento del pagamento (lett. b) unicamente per le persone assoggettate all’imposta sull’acquisto che per l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero allestiscono il rendiconto per l’AFC secondo le controprestazioni ricevute. In questo modo, si garantisce che per le persone assoggettate all’imposta sull’acquisto iscritte nel registro dei contribuenti della Svizzera o del Liechtenstein il debito fiscale riguardante detta imposta sorga nello stesso momento del diritto alla deduzione dell’imposta precedente (cfr. in merito art. 40 cpv. 1 e 2 LIVA). Il debito fiscale e il relativo credito fiscale sorgono quindi nello stesso periodo di rendiconto, a vantaggio della chiarezza e della verificabilità.

Art. 49

Questa precisazione non determina alcun cambiamento della situazione giuridica. Facendo espressamente rimando agli articoli 20, 20a e 20b AP-LIVA si stabilisce chiaramente che queste disposizioni devono essere applicate anche all’imposta sull’acquisto.

Art. 52 cpv. 2

A seguito dello stralcio senza sostituzione dell’articolo 45 capoverso 2 lettera b LIVA relativo all’assoggettamento all’imposta sull’acquisto per l’importazione di supporti di dati senza valore di mercato, è necessario stralciare anche questa disposizione.