Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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Art. 53 cpv. 1 lett. m
Questa disposizione non determina alcun cambiamento della situazione giuridica. Poiché ai fini dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero l’articolo 44 OIVA è stato elevato, senza apportarvi modifiche materiali, a rango di legge (art. 23 cpv. 2 n. 12 AP-LIVA), occorre inserire nell’AP-LIVA anche il contenuto normativo della disposizione analoga relativa all’imposta sull’importazione di cui all’articolo 113 lettera g OIVA.
Art. 63 cpv. 1 lett. a
La lettera a riprende l’attuale articolo 63 capoverso 1 LIVA.
Lettera b: Le piattaforme iscritte nel registro dei contribuenti figurano come importatori nella dichiarazione doganale e in quanto tali devono pagare l’imposta sull’importazione se questa è superiore a 5 franchi. Al fine di offrire alle piattaforme assoggettate all’imposta la possibilità di trattare tutti i loro invii in modo uniforme ed evitare l’impegno di liquidità per il pagamento dell’imposta sull’importazione, la stessa dovrà essere corrisposta nell’ambito della cosiddetta procedura di riporto del pagamento. In questo modo si facilita la collaborazione sul piano amministrativo e logistico nel momento in cui gli invii giungono alla frontiera.
Art. 66 cpv. 3
A seguito del nuovo disciplinamento dell’imposta sull’acquisto, i rimandi devono essere adeguati.
Art. 67 cpv. 1 e 1bis
Capoverso 1: le imprese estere che eseguono prestazioni sul territorio svizzero e diventano quindi contribuenti devono farsi iscrivere nel registro dei contribuenti. Secondo la decisione numero 61 del 22 gennaio 2015 della Commissione mista Svizzera-Liechtenstein relativa all’imposta sul valore aggiunto, l’iscrizione è di competenza dell’AFC anche quando una parte delle prestazioni è eseguita nel Liechtenstein. L’iscrizione è effettuata nel registro dei contribuenti del Liechtenstein soltanto nel caso in cui le prestazioni siano eseguite esclusivamente in detto Stato. Pertanto, questo capoverso ora stabilisce che anche il rappresentante fiscale deve avere la propria sede o il proprio domicilio in Svizzera.
Capoverso 1bis: lo scopo perseguito con la designazione di un rappresentante fiscale in Svizzera è rendere possibile la comunicazione con il contribuente. Il compito principale del rappresentante fiscale è ricevere la corrispondenza e inoltrarla ai rappresentati. Esso non risponde del credito fiscale. L’invio di di documenti ufficiali e in particolare la notificazione di decisioni all’estero costituiscono attività sovrane la cui esecuzione spetta in linea di principio esclusivamente alle autorità territorialmente competenti. È ammesso soltanto l’invio oltre i confini nazionali di mere comunicazioni senza alcuna efficacia giuridica. L’invio di documenti il cui contenuto va al di là di una mera informazione è giuridicamente molto delicato e può essere addirittura rilevante ai fini del diritto penale. La notificazione di decisioni a imprese all’estero anziché al rappresentante fiscale può dunque avere luogo in linea di prin-