Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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cipio soltanto per via diplomatica, una via complessa, lunga e quindi poco praticabile. Un’eccezione è prevista nell’articolo 28bis della CDI Svizzera-Francia13, secondo cui è possibile procedere alla notificazione all’estero direttamente per posta di atti e documenti relativi alla riscossione delle imposte.
Pertanto, è ipotizzabile che in futuro si possa rinunciare, a determinate condizioni, a richiedere la designazione di un rappresentante fiscale. A tal fine, l’articolo 67 viene completato con il capoverso 1bis, secondo cui in certi casi l’AFC può rinunciare a richiedere la designazione di un rappresentante fiscale.
Art. 73 cpv. 2 lett. e
Esistono numerosi tipi di piattaforme elettroniche che permettono l’interazione fra fornitori e clienti per la fornitura di beni o l’esecuzione di prestazioni di servizi. Affinché l’AFC possa avere un migliore controllo sugli attori che operano su queste piattaforme – potenzialmente assoggettati all’imposta sul territorio svizzero –, le piattaforme che fanno interagire clienti e fornitori devono rientrare nell’elenco dei terzi tenuti a fornire informazioni.
Art. 74 cpv. 2 lett. e
Affinché l’AFC possa pubblicare i nomi delle imprese di vendita per corrispondenza e delle piattaforme (art. 79a cpv. 5 AP-LIVA), le persone incaricate dell’esecuzione della legge o chiamate a prestarvi concorso devono essere esonerate dall’obbligo del segreto.
Art. 79a
Capoverso 1: l’imposizione delle piattaforme mira a garantire la parità concorrenziale tra offerenti esteri e svizzeri. Le imprese di vendita per corrispondenza e le piattaforme online estere sono assoggettate all’IVA in Svizzera se forniscono sul territorio svizzero beni per almeno 100 000 franchi, esenti dall’imposta sull’importazione in ragione dell’ammontare d’imposta irrilevante. In questo caso, l’obbligo fiscale soggettivo non vale solo per i piccoli invii, bensì per tutti gli invii di queste imprese. Se le citate imprese non si fanno iscrivere, a torto, nel registro dei contribuenti o non adempiono i propri obblighi di rendiconto e/o di pagamento, attualmente l’amministrazione non ha praticamente alcuna possibilità di riscuotere l’imposta dovuta. Le lettere informative, le diffide e le tassazioni d’ufficio, con le quali si cerca inizialmente di ottenere un comportamento rispettoso della legge da parte del contribuente, non producono gli effetti auspicati in assenza di accordi internazionali efficaci. Questo problema è stato oggetto anche di numerosi interventi parlamentari: postulato Moser 17.4228 «Armi pari per tutti i venditori on line», interpellanza Amherd 18.3222 «Distorsioni del mercato a scapito della Svizzera» e
13Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese del 9 settembre
1966, modificata, intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale (CDI Svizzera-Francia;