Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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conto annuale, che impone l’obbligo di effettuare acconti, deve infatti permettere una semplificazione amministrativa e non deve essere uno strumento per investire in modo redditizio la liquidità in eccesso o evitare gli interessi negativi.

Poiché non è dovuto alcun interesse moratorio se il credito fiscale del periodo fiscale corrente è superiore a quello del periodo fiscale precedente, allo stesso modo non viene accreditato alcun interesse rimuneratorio se gli acconti calcolati sulla base del periodo fiscale precedente risultano troppo alti al momento della presentazione del rendiconto annuale.

Art 93 cpv. 1bis

Si tratta di combattere un vero e proprio fenomeno di frode organizzata nell’ambito delle procedure di fallimento a catena. Al riguardo si parla di «falliti seriali». In questo caso, gli imprenditori si arricchiscono a spese di creditori e consumatori finali. La loro rapidità nell’agire annulla ogni potenziale azione e riduce lo Stato al ruolo di creditore danneggiato. Per poter difendere con successo gli interessi finanziari della Confederazione, l’AFC deve disporre di misure supplementari. Si tratta anche di garantire la parità di trattamento e la tutela di tutti gli imprenditori in Svizzera, che sono la spina dorsale del nostro sistema economico.

Questa modifica di legge non si applica agli imprenditori che hanno dichiarato fallimento «senza colpa», ma agli imprenditori che organizzano deliberatamente fallimenti a catena svuotando le imprese della loro sostanza e trasferendole ad esempio a dei prestanome incaricati di procedere alla liquidazione delle stesse. Con l’espressione «breve arco di tempo» si intende un lasso di tempo non superiore ai tre anni tra la dichiarazione del primo e del secondo fallimento. L’espressione «organo incaricato della gestione degli affari» è stata ripresa dall’articolo 15 capoverso 1 lettera f LIVA e comprende segnatamente i soci iscritti nel registro di commercio, i membri del consiglio d’amministrazione incaricati della gestione e iscritti nel registro di commercio, nonché le persone effettivamente incaricate della gestione.

In siffatti casi, è necessario che l’imprenditore considerato «fallito seriale» e i prestanome attraverso i quali vengono dichiarati i fallimenti siano immediatamente chiamati a rispondere delle loro azioni prestando garanzie personali per i debiti della loro nuova impresa. L’organo incaricato della gestione degli affari può impugnare la richiesta di garanzie presentando ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 93 cpv. 4 LIVA).

La richiesta di garanzie è un provvedimento d’urgenza, per il quale è previsto un controllo regolare da parte dell’AFC finalizzato a verificare se le condizioni che hanno giustificato la richiesta sono ancora soddisfatte.

Art. 93a

Conformemente all’ordinanza del DFF del 24 marzo 201114 concernente l’esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel

14 RS 641.202.2