Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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La piattaforma è assoggettata all’imposta se esegue per destinatari sul territorio svizzero forniture di beni per almeno 100 000 franchi, che secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera a LIVA sono esenti dall’imposta sull’importazione. Vi è assoggettamento a prescindere che si tratti di beni prodotti o acquistati dalla piattaforma o di beni che un’impresa di vendita per corrispondenza vende tramite la piattaforma. Non è possibile stimare il numero delle piattaforme che si faranno iscrivere nel registro dei contribuenti.

Con l’entrata in vigore dell’imposizione delle piattaforme, viene meno l’obbligo fiscale soggettivo per le imprese di vendita per corrispondenza finora assoggettate all’imposta che effettuano soltanto o anche attraverso la piattaforma piccoli invii direttamente a clienti sul territorio svizzero per meno di 100 000 franchi l’anno. Tuttavia, il numero delle imprese di vendita per corrispondenza iscritte nel registro dei contribuenti che soddisfano queste condizioni dovrebbe essere basso.

Per i contribuenti che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo, i costi amministrativi ammontano in media a 7272 franchi18. Per le piattaforme, invece, è impossibile stimare tali costi, ma probabilmente sono più elevati. La ragione va cercata nel fatto che le piattaforme devono designare un rappresentante in Svizzera e pagarlo. Le spese per la designazione di un rappresentante fiscale si aggirano attorno ai 1800 franchi19, a cui si aggiungono le spese correnti della rappresentanza fiscale, per le quali lo studio condotto dalla società PWC non fornisce alcuna indicazione. Inoltre, l’onere richiesto per la registrazione e il corretto allestimento del rendiconto dell’IVA dovrebbe essere considerevole, anche perché occorre capire quale delle due aliquote d’imposta (normale o ridotta) è applicabile.

5.1.2 Ripercussioni dell’introduzione dell’imposta sull’acquisto per le forniture B2B e le prestazioni di servizi dall’estero

Rispetto ad oggi, nel registro dei contribuenti deve farsi iscrivere un numero minore di imprese estere, poiché quelle che eseguono prestazioni esclusivamente per persone iscritte nel registro dei contribuenti non sono più assoggettate all’imposta. Il numero di dette imprese dovrebbe comunque essere relativamente basso. È impossibile fare una stima quantitativa.

Le modifiche dovrebbero andare perlopiù a vantaggio degli acquirenti iscritti nel registro dei contribuenti, dato che questi potranno dichiarare l’imposta sull’acquisto e portarla in deduzione come imposta precedente nello stesso rendiconto destinato all’AFC. La liquidità non viene impegnata come nella situazione attuale, in cui l’imposta deve essere pagata all’impresa fornitrice della prestazione prima che possa

18 Stima dell’AFC sulla base del rapporto finale del 26 settembre 2013 dello studio condotto dalla società PriceWaterhouseCoopers PWC «Messung der Regulierungskosten im Bereich Steuern» (di seguito rapporto finale dello studio PWC); il totale dei costi amministrativi è stato ripreso dalla tabella 17 e il numero dei contribuenti che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo dal n. 8.2, pag. 70.

19 Rapporto finale dello studio PWC, n. 8.2, pag. 69.