Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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la direttiva IVA16 e ha autorizzato gli Stati membri, nell’ambito dello scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra, a trasferire l’obbligo fiscale soggettivo al destinatario della prestazione. Fino a quando non si sarà provveduto ad armonizzare la LIVA alle condizioni quadro europee introducendo l’imposta sull’acquisto, verrà adottata una soluzione transitoria che prevede l’applicazione obbligatoria di una procedura di notifica per la trasmissione di siffatti diritti, certificati e simili. Ogni trasferimento deve essere dichiarato mediante la procedura di notifica. Tuttavia, conformemente al capoverso 2 va effettuata una sola notifica per periodo di rendiconto, che deve essere presentata all’AFC unitamente al rendiconto. Con questa misura transitoria la Svizzera adempie l’impegno assunto nei confronti dell’UE nell’Accordo del 23 novembre 201717, in vigore dal 1° gennaio 2020, sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra. In tale accordo le Parti contraenti hanno convenuto di reagire prontamente, avvalendosi delle misure disponibili nell’ambito delle rispettive giurisdizioni, per prevenire le frodi e tutelare l’integrità del mercato dei sistemi di scambio di quote di emissione collegati (art. 3 par. 5 dell’accordo).

Capoverso 3: al fine di prevenire le frodi l’AFC ordina a posteriori l’applicazione della procedura di notifica quando – per errore o intenzionalmente – la stessa non è stata messa in atto. Questo avviene anche se non è stata ancora constatata alcuna perdita d’imposta, considerato che le deduzioni dell’imposta precedente non effettuate possono essere recuperate entro il termine di prescrizione.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per i contribuenti

Nessun’altra imposta è così strettamente legata all’economia come l’IVA. La digitalizzazione e la globalizzazione crescenti dell’economia hanno pertanto un impatto diretto anche su tale imposta. La maggior parte degli attuali contribuenti è toccata in misura limitata dalle modifiche previste. Di seguito sono spiegate le ripercussioni prodotte dalle principali modifiche.

5.1.1 Ripercussioni dell’attuazione della mozione Vonlanthen 18.3540 relativa all’imposizione delle piattaforme

Secondo l’articolo 20a AP-LIVA le piattaforme diventano fornitori della prestazione, ossia delle forniture che terzi eseguono attraverso la piattaforma. Questa regola determina un cambiamento dal punto di vista dell’IVA non solo della situazione della piattaforma, ma anche di quella delle imprese che vendono beni a destinatari sul territorio svizzero con l’ausilio della piattaforma.

16Cfr. art. 199a par. 1 lett. a nonché, per la cessione di certificati relativi a gas ed energia

elettrica, lett. f della direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

17 RS 0.814.011.268