Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo

FF

interpellanza Candinas 18.3360 «Esaminare, sorvegliare e limitare il commercio on line?». In considerazione di questi interventi parlamentari, l’avamprogetto prevede che l’AFC possa ordinare misure amministrative contro tali imprese.

Il capoverso 2 stabilisce che l’AFC può ordinare misure amministrative soltanto dopo aver concesso all’impresa inadempiente o al suo rappresentante il diritto di essere sentiti. Nel caso delle imprese già iscritte nel registro dei contribuenti questa audizione si svolge mediante lettera al rappresentante fiscale. Se l’impresa non è ancora iscritta nel registro dei contribuenti, nella sua lettera l’AFC esigerà inoltre l’indicazione di un recapito in Svizzera. La lettera dovrà essere inviata per via diplomatica. Se l’impresa non adempie il suddetto obbligo, la decisione è pubblicata nel Foglio federale. Grazie al diritto di essere sentita, l’impresa è messa nella condizione di agire nel rispetto della legge e di registrarsi come contribuente IVA, nonché di adempiere i propri obblighi di dichiarazione e pagamento dell’imposta.

Capoverso 3: l’AFC può ordinare due tipi di misure amministrative per fare pressione sulle imprese di vendita per corrispondenza e sulle piattaforme affinché rispettino il diritto e paghino l’IVA. Come qualsiasi altra decisione di un’autorità, anche questa decisione può essere impugnata mediante ricorso.

Lettera a: l’AFC può ordinare che, a partire da un determinato momento, non possa più essere importato alcun bene fornito dall’impresa in questione. La Posta o il corriere incaricato del trasporto dei beni deve in seguito, per quanto possibile, rispedire gli invii al mittente. L’impresa di vendita per corrispondenza o la piattaforma ha poi la possibilità di provvedere alla consegna del bene al cliente nel rispetto della legge.

Lettera b: la distruzione dei beni importati è una misura drastica che dovrebbe essere quindi ordinata con grande cautela e soltanto quando non è possibile ottenere in altro modo un comportamento rispettoso della legge. In altre parole, questa misura può essere applicata solo in casi eccezionali e in maniera mirata. Può quindi essere adottata soltanto quando la decisione di bloccare l’importazione dei beni non produce alcun effetto. I consumatori svizzeri possono evitare che le proprie merci vengano distrutte verificando, al momento dell’ordinazione, se l’impresa estera di vendita per corrispondenza o la piattaforma estera figura nell’apposito elenco pubblicato dall’AFC su Internet. Si raccomanda di eseguire tale verifica in particolare quando l’impresa estera di vendita per corrispondenza o la piattaforma estera non ha fatturato l’IVA svizzera al destinatario della prestazione. I consumatori hanno inoltre la possibilità di consultare il sito dell’AFC per informarsi su un’eventuale misura ordinata nei confronti del loro fornitore (vedi commento relativo al cpv. 5).

Capoverso 4: si tratta di una disposizione esecutiva. Sulla base delle decisioni passate in giudicato dell’AFC, l’AFD applica le misure amministrative nei confronti dell’impresa estera in questione.

Capoverso 5: l’emanazione delle misure non si ripercuote unicamente sui destinatari della decisione, ovvero le imprese di vendita per corrispondenza e le piattaforme estere, bensì anche sui destinatari della prestazione. Soltanto se sono a conoscenza di queste misure, gli stessi possono premunirsi efficacemente contro il rischio che la merce da loro ordinata sia trattenuta alla frontiera o addirittura distrutta. A tal fine, l’AFC pubblica sul suo sito Internet i nomi delle imprese di vendita per corrispon-