Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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traffico turistico, le forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico sono esenti dall’IVA se l’esportazione è comprovata. In futuro la prova potrà essere fornita anche elettronicamente (art. 23 cpv. 5 secondo periodo). L’AFC sta attualmente esaminando diverse varianti di un’attestazione di esportazione elettronica. La presente base legale sarebbe necessaria per consentire acquisti non gravati da IVA nei negozi con contemporanea riscossione provvisoria dell’IVA direttamente presso la clientela. A causa della lunga durata dell’iter legislativo, questa disposizione viene inclusa nel presente avamprogetto già in questa fase.
Art. 107 cpv. 2
Dato che il contenuto normativo dell’articolo 44 OIVA è ora integrato nell’articolo 23 AP-LIVA, dove è elencato tra gli altri elementi esenti dall’imposta, questa norma di delega è superflua. Essa può dunque essere stralciata.
Art. 115b
Capoverso 1: se al caso menzionato in questa disposizione si applicasse il termine di 90 giorni previsto all’articolo 114 capoverso 2 LIVA, tutti i contribuenti che allestiscono il rendiconto trimestrale e che comunicano all’AFC dopo 60 giorni dall’entrata in vigore della revisione parziale di voler passare al rendiconto annuale riceverebbero inizialmente un rendiconto per il primo trimestre oppure sarebbero invitati per via elettronica a presentare il rendiconto. Questa regola permette di evitare siffatte correzioni, nel rispetto del principio dell’economicità del pagamento e della riscossione.
Capoverso 2: con questa disposizione si garantisce che le persone che gestiscono piattaforme di vendita per corrispondenza attraverso le quali vengono vendute in Svizzera grandi quantità di merci siano assoggettate all’imposta a partire dalla data di entrata in vigore della revisione e non un anno più tardi.
4.2 Modifica dell’ordinanza sull’IVA
Art. 103a
Capoversi 1 e 2: con la sentenza del Tribunale federale del 9 aprile 201915, il trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità e di diritti, certificati e attestati analoghi è considerato una prestazione di servizi imponibile secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA. Dato che sono facilmente trasferibili, in passato tali diritti, certificati e simili sono stati utilizzati spesso abusivamente, in particolare nell’UE, ad esempio per compiere le cosiddette frodi carosello. Nella fattispecie, i contribuenti ottengono il pagamento dell’imposta precedente senza aver pagato la relativa IVA sulla cifra d’affari realizzata. Per impedire siffatte forme di frode, nella primavera del 2010 l’UE ha adeguato
15 2C_488/2017