Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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denza e delle piattaforme estere non appena sussiste una decisione passata in giudicato. È inoltre previsto un termine di 14 giorni lavorativi dal passaggio in giudicato prima che la decisione diventi applicabile, in modo da permettere ai consumatori di informarsi per tempo. Affinché l’AFC possa pubblicare sul suo sito Internet i nomi delle imprese di vendita per corrispondenza e delle piattaforme estere, l’obbligo del segreto secondo l’articolo 74 LIVA deve essere revocato (cfr. commento relativo all’art. 74 cpv. 2 lett. e AP-LIVA).
Capoverso 6: se l’AFC ordina misure amministrative secondo il capoverso 3, ciò potrebbe riguardare potenzialmente molti invii. Né la posta o il corriere, in caso di divieto d’importazione, né l’AFC, in caso di distruzione dei beni, sarebbero in grado di sentire previamente i destinatari della prestazione. Inoltre, come spiegato nel commento relativo al capoverso 3 lettera b, i destinatari svizzeri della prestazione possono verificare, prima di ordinare la merce, se tali misure amministrative sono eventualmente previste. Pertanto, secondo il capoverso 6, i destinatari della prestazione non vengono sentiti prima dell’emanazione della misura amministrativa.
Capoverso 7: il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere ordinate le varie misure. In questo modo si garantisce che la distruzione dei beni acquistati e, di regola, pagati venga presa in considerazione come ultima ratio.
Art. 86 cpv. 2
Il capoverso 2 stabilisce ora esplicitamente che questa disposizione si applica anche al rendiconto annuale. Poiché anche in caso di rendiconto annuale occorre distinguere tra periodo di rendiconto e periodo fiscale, sebbene tali periodi si sovrappongano, il complemento al capoverso 2 ha una funzione meramente dichiarativa. Se invece fossero immediatamente definitivi per il solo fatto che il periodo di rendiconto comprende l’intero periodo fiscale, i rendiconti e le stime concernenti il rendiconto annuale potrebbero essere modificati soltanto nell’ambito di un controllo da parte dell’AFC.
Art. 87 cpv. 1, secondo periodo
Se gli acconti sono versati entro il termine fissato, non è dovuto alcun interesse moratorio nemmeno se il credito fiscale del periodo fiscale corrente è nettamente superiore a quello del periodo fiscale precedente. Un interesse moratorio è però fatturato quando gli acconti non sono versati o sono versati soltanto in parte o tardivamente. Se prevede di non raggiungere nell’anno in corso il credito fiscale dell’anno precedente, il contribuente può chiedere un adeguamento degli acconti. Tuttavia è dovuto un interesse moratorio qualora alla fine del periodo fiscale si constatasse che gli acconti adeguati erano troppo bassi.
L’interesse moratorio non viene calcolato per ogni acconto ma per l’intero periodo fiscale dopo la ricezione del pagamento finale. Se nel corso del periodo fiscale viene maturato un interesse rimuneratorio, ad esempio perché è stato versato spontaneamente un acconto troppo alto o effettuato un pagamento in anticipo, l’interesse moratorio è compensato con l’interesse rimuneratorio. Se per il periodo fiscale risulta complessivamente un avere a titolo di interessi a favore del contribuente, l’avere non viene pagato né considerato in un periodo fiscale successivo. Il rendi-