Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 11 pagine

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Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell’equivalenza dei titoli

professionali

«(2) Le autorità competenti si scambiano tutte le informazioni necessarie per

istituire una prassi di determinazione reciproca e coerente. Per agevolare questa prassi, sviluppano e ottimizzano strumenti di lavoro comuni dopo aver consultato le cerchie d’interesse rilevanti.»

4.8 Art. 7 Mantenimento dei diritti acquisiti e disposizioni transitorie

La SSP ritiene che le disposizioni transitorie di cui l’articolo 7 siano fattibili e necessarie. Al contrario, OPTIQUESUISSE e la SSOO chiedono che per le disposizioni degli articoli 7 e 3 si consideri la situazione giuridica al momento della determinazione dell’equivalenza e a quello della presentazione della domanda di riconoscimento. Secondo la FHNW, per quanto

riguarda l’articolo 7 numero 2 e l’articolo 3 numero 3 basarsi sulla situazione giuridica al momento della decisione garantirebbe una maggiore chiarezza.

Facendo riferimento ai principi della tutela della buona fede e della garanzia dei diritti

acquisiti, la FSO ritiene invece che applicare un periodo di transizione di almeno quattro anni sarebbe la soluzione ideale.

4.9 Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

Nessun parere specifico.

4.10 Art. 9 Durata e modifiche dell’Accordo

Nessun parere specifico.

4.11 Art. 10 Entrata in vigore

OPTIQUESUISSE e la SSOO fanno notare l’urgenza dell’entrata in vigore del nuovo

Accordo, riferendosi all’incertezza del diritto nel loro settore per quanto riguarda la possibilità di riconoscere l’equivalenza di determinate professioni in futuro.

4.12 Allegato

Nell’ottica di ZH, l’assegnazione dei livelli dei titoli professionali dell’allegato non è

abbastanza differenziata, e non ricorrere agli strumenti offerti da QNQ/DQR/QEQ non è concepibile. Analogamente, SIC Svizzera esprime perplessità sul fatto che si preveda un solo livello per i titoli professionali ottenuti al termine di una formazione professionale

superiore, rimandando alle possibilità di differenziazione che permettono invece i livelli del QNQ e del DQR.

4.13 Richieste specifiche dei settori

AKUSTIKA comunica che vorrebbe mantenere l’attuale riconoscimento dell’equivalenza dei titoli professionali nel settore delle protesi acustiche tra la Svizzera e la Germania.

L’ASMC segnala che l’attuale prassi di riconoscimento dell’equivalenza nel settore dei maestri conducenti si è dimostrata efficace. Per motivi di contenuto respinge il

riconoscimento automatico dell’equivalenza previsto dal nuovo Accordo per la professione di maestro conducente.