Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 11 pagine
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Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell’equivalenza dei titoli
professionali
Il CP accoglie la disposizione secondo la quale non si autorizza l’uso di un titolo
professionale protetto nemmeno a seguito del riconoscimento dell’equivalenza. La SSP auspica che si menzioni esplicitamente l’esclusione dell’uso di un titolo protetto nell’Accordo e chiede di completare l’articolo 4 come segue:
«[…] Il riconoscimento dell’equivalenza autorizza l’uso della rispettiva
denominazione professionale, ma esclude l’uso del titolo professionale protetto.»
Anche OdASanté vorrebbe che si indicasse chiaramente cosa implicano la denominazione professionale e l’uso del titolo e propone di completare l’articolo 4 come segue:
«[…] Un titolo professionale riconosciuto come equivalente autorizza il suo titolare a
utilizzare la denominazione professionale corrispondente ma non il titolo protetto.»
4.6 Art. 5 Procedura per la determinazione dell’equivalenza
OdASanté approva l’integrazione della procedura nelle strutture oggi generalmente valide per il riconoscimento dei titoli professionali.
La FSO mette in discussione l’utilità dell’Accordo considerando che la direttiva europea 2005/36/CE resta comunque valida e ritiene che una procedura articolata su due livelli non sia necessaria, dato che comporterebbe meno trasparenza, più burocrazia e più
complessità. Inoltre, sostiene che le disposizioni in parte più severe dell’Accordo siano in contraddizione con l’articolo 12 dell’Accordo di libera circolazione delle persone e che di conseguenza il presente Accordo non possa venir applicato. La Federazione si rammarica del fatto che, al contrario della direttiva europea sopracitata (applicata a titolo sussidiario), l’Accordo non preveda nessun provvedimento di compensazione, cosa che potrebbe
aggravare il problema causato dall’articolo 3 numero 3.
4.7 Art. 6 Autorità competenti, strumenti di lavoro, Comitato misto
Il CP reputa che un accordo comprendente condizioni di equivalenza generali in
combinazione con liste di lavoro informali sia una formula appropriata. Anche l’USS e la FER sono del parere che le liste informali rendano il procedimento flessibile, pragmatico e
adeguato. Al contrario, LU chiede di elaborare liste di equivalenza formali per evitare un aumento incontrollato a livello di istituti di formazione continua. OPTIQUESUISSE fa notare che con la realizzazione di liste di equivalenza si escluderebbe de facto la verifica caso per caso. Tenendo presente la varietà delle professioni esistenti, la SSOO ritiene che ricorrere alle liste sia problematico e chiede come si potrà garantire il riconoscimento di tutti i titoli del suo settore in Germania.
OPTIQUESUISSE e la FHNW auspicano che per la redazione o l’aggiornamento delle liste vengano consultate le cerchie interessate. Per OdASanté è importante che la Croce Rossa Svizzera sia rappresentata nel Comitato misto per eventuali procedure nel settore sanitario. L’USI è dell’opinione che per ottenere l’accettazione dei riconoscimenti da parte dei settori professionali interessati si debba garantire il coinvolgimento delle oml di entrambe le Parti. L’USAM critica il fatto che le cerchie economiche e le oml siano troppo poco coinvolte,
soprattutto nella definizione delle liste. Di conseguenza, propone di prevedere il loro
coinvolgimento in modo esplicito. Analogamente, la SSP chiede che le associazioni
professionali ricevano più attenzione nell’ambito del Comitato misto e che vengano incluse nello sviluppo della prassi di determinazione. Il partito domanda di completare in tal senso il rapporto esplicativo. OPTIQUESUISSE, la SSOO e la FHNW propongono di precisare l’articolo 6 come segue:
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