Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/36: Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali (modernizzazione della convenzione del 1937) · 11 pagine

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Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell’equivalenza dei titoli

professionali

4.4 Art. 3 Condizioni per la determinazione dell’equivalenza

SO, OdASanté e OPTIQUESUISSE sono favorevoli alle condizioni per la determinazione dell’equivalenza dei titoli professionali. In generale, per l’USI definire delle condizioni per la determinazione dell’equivalenza è utile. Anche l’USS ritiene che le condizioni specifiche proposte serviranno allo scopo. Secondo la FSAG le condizioni definite sono fondamentali per la certezza del diritto e la coerenza della prassi.

La SSP approva che il profilo professionale sia un fattore decisivo per la determinazione dell’equivalenza. Analogamente, la SSO considera sensato che a fungere da base per la comparazione sia il profilo professionale e non la durata della formazione. SG appoggia l’idea che la determinazione dell’equivalenza sia fondata anche sui contenuti della

formazione e non solo sulla denominazione professionale, ribadendo che le differenze sostanziali nei profili professionali devono essere definite con la massima cautela.

Per la SSO e OdASanté è fondamentale che non ci siano differenze sostanziali tra i profili professionali. Tuttavia, la SSO fa notare che possono esserci delle lievi diversità che, pur non cambiando completamente il profilo professionale, restano comunque considerevoli. Di conseguenza raccomanda di specificare il concetto di «differenze sostanziali» di cui l’articolo 3 numero 1. OdASanté rileva che il processo agevolato per la determinazione

dell’equivalenza non deve dare adito a riconoscimenti parziali.

TG, la SSOO e la FHNW accolgono la condizione secondo cui la determinazione

dell’equivalenza può essere ammessa solo per i titoli professionali disciplinati da basi

giuridiche ancora in vigore e non per quelli retti dal diritto abrogato. Parallelamente, la SSP approva che le formazioni di diritto anteriore possano essere riconosciute, ma solo per i titoli le cui basi legali sono ancora in vigore.

La FSO giudica l’articolo 3 numero 3 troppo severo e segnala che potrebbero derivarne ripercussioni potenzialmente incisive sulla manodopera tedesca in Svizzera. Secondo la Federazione, l’articolo 3 numero 3 costituisce un ostacolo che porterebbe a una disparità di trattamento discriminante per la manodopera tedesca rispetto ai lavoratori qualificati

provenienti da altri Paesi, dato che per questi ultimi valgono le disposizioni della direttiva 2005/36/CE. Essa spiega che non esiste alcun motivo valido per derogare al principio di equiparare i diplomi dei richiedenti tedeschi a un titolo svizzero corrispondente la cui base giuridica è stata nel frattempo abrogata, almeno finché il titolo in questione sarà ancora detenuto da lavoratori svizzeri. Considerando che la manodopera svizzera può continuare ad esercitare la propria professione anche con un titolo professionale emesso anteriormente, allo stesso modo l’accesso al mercato del lavoro svizzero non dovrebbe venir precluso ai richiedenti tedeschi che sono in possesso di un titolo equivalente, almeno fino all’entrata in vigore del presente Accordo. La FSO ritiene inoltre che il termine «disfunzionalità» utilizzato nel rapporto esplicativo debba essere spiegato.

L’USAM considera appropriato adottare il quadro nazionale delle qualifiche (QNQ) per la formazione professionale, il quadro tedesco delle qualifiche (DQR) e il quadro europeo delle qualifiche (QEQ) come strumento di comparazione dei titoli. Inoltre chiede che le oml

interessate vengano incluse nel processo di comparazione dei titoli professionali di livello secondario II, la cui durata e il cui livello possono variare tra la Svizzera e la Germania. A suo avviso, anche nel caso di titoli di formazione professionale superiore si dovrebbero prima consultare gli organi responsabili.

4.5 Art. 4 Conseguenze della determinazione dell’equivalenza

Systèmes Auditifs Suisse approva che la determinazione dell’equivalenza sia legata a un’equiparazione giuridica che mira a permettere l’accesso al mercato del lavoro e alla formazione continua dell’altra Parte.