Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
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- evitare un’eccedenza dei debiti secondo l’articolo 725 CO16: i crediti garantiti in virtù dell’articolo 3 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 non sono più considerati capitale di terzi per l’intera durata del credito (art. 25 dell’avamprogetto). Inoltre, a determinate condizioni, nell’ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato al proseguimento delle attività essenziali dell’impresa e di una liquidazione iscritta nel registro di commercio, è possibile una postergazione parziale o integrale del credito (art. 7 cpv. 1 e 2);
- pagamento anticipato della fideiussione: l’organizzazione che concede fideiussioni può concordare con il mutuante il pagamento anticipato della fideiussione e il conseguente trasferimento del credito, in particolare se ciò riduce i rischi finanziari per la Confederazione (art. 7 cpv. 3). Un pagamento anticipato alla fideiussione può imporsi, ad esempio, se il mutuante intende porre fine al rapporto di credito e costringere l’impresa in difficoltà a rimborsare l’importo concesso. Ciò potrebbe mettere in discussione la capacità di sopravvivenza dell’impresa e accrescere i costi per la Confederazione. La gestione dei crediti può tener conto delle circostanze del singolo caso;
- gestione dei crediti: se, nel singolo caso, una postergazione del credito dopo l’escussione della fideiussione è considerata inadeguata ai fini di un risanamento durevole del mutuatario (segnatamente per contribuire a un risanamento durevole), l’organizzazione che concede fideiussioni può rinunciare anche parzialmente al proprio credito, in particolare se in tal modo i rischi finanziari per la Confederazione si riducono e altri creditori rinunciano in misura considerevole ai loro crediti o l’impresa riceve nuovi fondi (art. 8 cpv. 2 e 3). Infine, le organizzazioni che concedono fideiussioni devono avere a disposizione diverse opzioni per tener conto delle difficoltà individuali: ad esempio, in singoli casi e nel rispetto del principio di proporzionalità (costi/benefici), le organizzazioni che concedono fideiussioni possono rinunciare, nei confronti del mutuatario, a far valere il credito loro trasferito, possono accettare un concordato con il mutuatario o cedere a quest’ultimo attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale. Esse possono anche partecipare all’anticipazione delle spese per l’onorario del commissario nell’ambito di una procedura concordataria (art. 8 cpv. 4 e 5).
Se gli interessi della Confederazione lo richiedono o se la prassi delle organizzazioni che concedono fideiussioni non è uniforme, il Consiglio federale può inoltre emanare, a livello di ordinanza, prescrizioni sulla postergazione del credito, sul pagamento anticipato della fideiussione e sulla gestione dei crediti trasferiti alle organizzazioni che concedono fideiussioni (art. 7 cpv. 4 e 8 cpv. 6).
16 RS 220